Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26882 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 26/11/2020), n.26882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

36468/2019 sollevato dal Tribunale per i minorenni di SASSARI con

ordinanza n. 12/2019 del 23/10/2019 nel procedimento vertente tra:

F.J.S. e PUBBLICO MINISTERO TRIBUNALE PER I

MINORENNI;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GEN ERALE DOTT. IMMACOLATA ZENO che chiede

dichiararsi la competenza della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione

distaccata di Sassari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

i signori F.J.S. e B.R., premesso di essere entrambi cittadini brasiliani e di avere la prima acquisito anche la cittadinanza italiana nel 2019 e la residenza ad (OMISSIS); di essere genitori adottivi, in forza di sentenze emesse, in data 30 luglio 2013 e 14 febbraio 2017, dal Tribunale per i minorenni di (OMISSIS), passate in giudicato, che avevano dichiarato l’adozione piena dei minori F.B.K. e F.B.K.G., fratelli gemelli, nati l'(OMISSIS) in (OMISSIS); hanno chiesto alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, di riconoscere tali sentenze valide ed efficaci in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 64 e ss.;

l’adita Corte d’appello, con provvedimento del 9 agosto 2019, ha declinato la propria competenza, indicando quella del Tribunale per i minorenni di Sassari, a tal fine richiamando la L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 2, che, in materia di diritto internazionale privato, fa salve le disposizioni della L. n. 184 del 1983, in materia di adozione dei minori, le quali impongono al tribunale per i minorenni, che è dunque competente, di valutare la conformità del provvedimento di adozione all’interesse dei minori;

il Tribunale per i minorenni di Sassari ha, di contro, osservato che, nella specie, le sentenze estere oggetto di delibazione sono interne allo stato estero, essendo i minori cittadini brasiliani adottati da cittadini brasiliani, sebbene la madre abbia acquisito anche la cittadinanza italiana, ciò determinando l’inapplicabilità della disciplina contenuta nella L. n. 184 del 1983, titolo III;

il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso nel senso di dichiarare la competenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la L. n. 218 del 1995, art. 41, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, richiama, al comma 1, la disciplina dettata dalla medesima L., art. 64 e ss., per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di volontaria giurisdizione – nelle ipotesi, per quanto qui interessa, di adozione all’estero di minori stranieri da parte di adottanti stranieri – e tuttavia, al comma 2, fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, in relazione alle quali sussiste la competenza del tribunale per i minorenni;

tali sono le disposizioni dettate dalla L. n. 184 del 1983, art. 29 e ss. (Titolo III in tema di adozione internazionale), le quali disciplinano la cosiddetta adozione internazionale, quando gli adottanti siano persone residenti in Italia, che soddisfino le condizioni previste dalla stessa L., art. 6, o cittadini italiani che abbiano la comune residenza in uno Stato estero da almeno due anni (art. 36, comma 4, richiamato dall’art. 29 bis, comma. 2), conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione de l’Aia, resa esecutiva in Italia con L. n. 476 del 1998;

in senso analogo si è pronunciata la Corte costituzionale quando, giudicando inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna (per difetto di potestas iudicandi nella fattispecie sottoposta a giudizio, concernente il riconoscimento di sentenza straniera di adozione), ha escluso che si fosse in presenza di una adozione internazionale da parte di cittadini italiani seppur residenti all’estero, in un caso di adozione pronunciata all’estero a favore di soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di adozione, aveva conseguito la cittadinanza italiana (Corte Cost. n. 76 del 2016);

il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza – pronunciata da giudice straniero – di adozione piena di minore straniero deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo del diritto internazionale privato in un caso, come quello in esame, in cui gli adottanti sono cittadini brasiliani, benchè uno dei due abbia acquisito anche la cittadinanza e la residenza italiana solo successivamente alle sentenze di adozione che si chiede di riconoscere in Italia, e i minori sono cittadini stranieri residenti all’estero;

dunque, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina relativa all’adozione internazionale, è competente la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, a norma della L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1, che richiama la L. n. 218 del 1995, citati artt. 64 e ss. (vd. Cass. n. 14007 del 2018), e non il tribunale per i minorenni;

l’opposta conclusione non può essere argomentata valorizzando la pronuncia di legittimità, richiamata nel provvedimento declinatorio della Corte territoriale, che ha riconosciuto la competenza del tribunale per i minorenni, ai fini della valutazione della conformità del provvedimento adottivo all’interesse del minore in una fattispecie, tuttavia, non assimilabile a quella in esame, in cui entrambi gli adottanti erano residenti all’estero e uno di essi era cittadina (anche) italiana (vd. Cass. n. 29668 del 2017).

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, demanda al Giudice di merito di regolare le spese della presente fase.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

 

 

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