Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26882 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. II, 23/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 23/10/2018), n.26882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12686-2014 proposto da:

DITTA AZIENDA AGRICOLA C.A., in persona della titolare

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 2

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA LO CONTE, rappresentata

difesa dall’avvocato DOMENICO DE CHIARO;

– ricorrente –

contro

S.T.V. s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4130/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per l’assorbimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 22/11/2013, accolta l’impugnazione proposta dalla s.r.l. Toschi Vignola, riformata la sentenza di primo grado, per quanto ancora rilevi in questa sede, revocò il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Azienda Agricola C.A..

La Corte locale, andando di contrario avviso rispetto al Giudice di primo grado, aveva ritenuto che la somma ingiunta non fosse dovuta in quanto costituente il corrispettivo della fornitura di oltre cinquemila chili di ciliegie contenente tracce del fungicida Procimidone, vietato dalla disciplina di settore, che la rendevano inidonea all’uso convenuto.

Ricorre l’appellata, svolgendo due motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria.

La controparte non ha svolto difese.

Venuto il procedimento all’adunanza camerale del 13/7/2017, con ordinanza interlocutoria lo stesso veniva rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.M. Sanità 9 maggio 2000, art. 4 pubblicato sulla G.U. n. 207 del 5/9/2000, dovendosi ritenere consentito il trattamento con il fungicida procimidone fino a 0,01 mg. Per Kg. di prodotto.

2. Con il secondo motivo denunzia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, in quanto la Corte d’appello non aveva preso in considerazione che, “come riferito dal nominato C.T.U., al segnale attribuito a tale sostanza avrebbero potuto contribuire sostanze diverse con analoghi frammenti, sì da rendere necessaria un’ulteriore analisi massa-massa”.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Va sgombrato il campo dalla seconda censura,

inammissibile, in quanto rivolta ad un riesame di merito al di fuori della ristretta previsione di cui al vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che qui trova applicazione nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 siccome convertito nella L. n. 134 del 2012.

Sul punto è bastevole osservare che l’omissione, come questa Corte ha ripetutamente affermato, deve concernere un fatto materiale, primario o secondario, avente il carattere qualificante della decisività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 5133, 5/3/2014, Rv. 629647; Sez. 1, n. 7983, 4/4/2014, Rv. 630720; Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, Rv. 645828; Sez. 6-5, n. 23238, 4/10/2017, Rv. 646308), che nella fattispecie al vaglio non ricorre e deve consistere in elementi fattuali, giammai può essere succedaneamente individuata nell’esercizio del potere motivazionale (cfr., Sez. 3, n. 5795, 8/3/2017, Rv. 643401), come, all’evidenza propone la ricorrente. Ed ancora, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

E’ agevole apprezzare che la doglianza sopra sunteggiata prescinde del tutto dal rigoroso paradigma normativo, sostanziandosi in una critica, peraltro, ipotetica e congetturale del motivato convincimento del giudice, introducendo apprezzamenti soggettivi di riferite valutazioni del CTU, in questa sede non scrutinabili. Invero, perchè la questione possa formare oggetto d’esame è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 11482, 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1 n. 16368, 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224, 12/02/2014, Rv. 630385).

3.2. Quanto al secondo motivo devesi osservare quanto appresso.

3.3. Il D.M. Sanità 19 maggio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 5/9/2000, che disciplina i “Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all’alimentazione (recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)”, individuati negli allegati dal medesimo contemplato, ha forma e sostanza di fonte del diritto, con forza di regolamento (art. 1 preleggi, n. 2).

Sul punto è appena il caso di soggiungere che la forza normativa regolamentare costituisce una qualità che può qualificare o meno l’atto amministrativo, la cui natura di fonte, pertanto, non è ricollegabile al nomen iuris dello stesso, bensì alla attitudine regolante ad esso assegnata.

Di talchè, pur non essendo infrequente il ricorso al decreto ministeriale per perseguire finalità prive di funzione normativa, difettando generalità e astrattezza (tipicamente, ad es., i provvedimenti di approvazioni di graduatorie di concorso), qui, lo strumento ha chiara consistenza, non solo generale (il che basterebbe a renderlo, almeno nella portata estrinseca, normativo), ma anche astratta (cioè diretta a regolare per il futuro la materia e, quindi, in relazione ad una platea di casi in alcun modo apprezzabili a priori).

Ciò solo, quindi, consente a questa Corte di vagliarne la portata e le conseguenze, sulla base del principio iura novit curia. In disparte, avendo fattone contemplazione la Corte di merito, la questione sfuma di rilievo: la portata dello strumento, infatti, ha formato oggetto del vaglio di merito.

3.4. Dispone l’art. 4 cit. D.m. che i prodotti destinati all’alimentazione umana ed animale, indicati all’art. 1, “non devono contenere dal momento in cui sono immessi in circolazione, quantità di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari superiori a quelle specificate negli elenchi di cui agli allegati 2, 3 e 4”. Per quanto appresso si dirà è utile riportare il contenuto del settimo comma, a mente del quale: “Per i prodotti agricoli vegetali e animali non specificatamente considerati negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nei commi successivi (spezie, caffè, cacao e similari e prodotti agricoli non oggetto di coltivazione in Italia e importati), è tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/Kg”.

L’allegato 2 prescrive, quanto al fungicida piramidone, per le drupacee una tolleranza pari a 2 mg/kg, con esclusione delle ciliegie, che delle prime fanno parte, quali appartenenti alla famiglia delle rosacee e della sottofamiglia delle prunoideae.

Secondo la prospettazione della ricorrente le ciliegie, perciò, dovrebbero considerarsi come non specificatamente considerate e, pertanto, in virtù della clausola generale di riserva sopra riportata, per esse sarebbe tollerabile un residuo di procimidone nella misura massima di 0,01 mg/Kg, equivalente al riscontrato.

Il Collegio non condivide la chiave interpretativa.

Deve premettersi che, in materia, deve costituire criterio guida, orientante l’interpretazione, la particolare cautela nell’uso su produzioni destinate all’alimentazione umana, ma anche animale, di prodotti fitosanitari; trattandosi, come è notorio dalle acquisizioni scientifiche di comune apprensione, di trattamenti, certamente utili, e talvolta indispensabili, per un’apprezzabile resa produttiva, ma, allo stesso tempo, forieri d’implicanze negative per la salute, anche gravi.

Da ciò deriva il divieto di interpretazioni che si discostino dal rigoroso rispetto del contenuto esplicito dei limiti posti dalla legge, che è ragionevole ritenere, abbia fatto proprie le ultime e più attendibili emergenze scientifiche, che hanno sperimentato e verificato l’incidenza dei derivati fitosanitari sulla salute, in relazione allo specifico prodotto agroalimentare trattato.

Solo attraverso un’opera ermeneutica che contrasti quanto sopra premesso potrebbe giungersi alla conclusione che le ciliegie debbano ritenersi “non specificatamente considerat(e)” negli allegati 2, 3 e 4 e, perciò, trattabili con il procimidone nella misura, generalmente prevista in tal caso, non superiore a 0,01 mg/Kg.

Invero, una tale opzione ermeneutica, implicante l’adozione del criterio estensivo (deve considerarsi specificatamente considerato solo quanto espressamente affermato e non anche quanto implicitamente ricavabile da quanto espressamente escluso), trova smentita nel testo normativo, letto alla luce di quanto sopra chiarito.

Le ciliegie vengono contemplate dall’allegato 2, il quale esclude il frutto in parola dal trattamento con il procimidone, al quale, invece, non sottrae gli altri appartenenti alla famiglia delle drupacee (2 mg/Kg). Ciò non importa la necessitata conseguenza interpretativa che le ciliegie non siano state considerate; bensì, al contrario, che lo siano state, al fine di essere escluse, essendosi stimato dannoso per la salute il trattamento con la predetta sostanza, pur in dosi minimali.

Inoltre, le tabelle in discorso contemplano le ciliegie, a riguardo di altri prodotti fitosanitari; pertanto, come, peraltro ovvio, le stesse non possono considerarsi ignorate dalla regolamentazione tabellare. Così, ad es., residui del fitoregolatore acido giberellico sono tollerati sulla produzione di ciliegie nella misura dello 0,2 mg/Kg.

4. Non deve disporsi regolamento di spese, non avendo la controparte svolto in questa sede difese.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dela sezione seconda civile, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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