Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26882 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12429/2015 proposto da:

V.M. e V.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUCCIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO CALLEA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BIASI,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 6/11/2014, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Francesco Biasi difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che, pronunciando sull’opposizione proposta da P.G. avverso l’ordinanza di affrancazione di un fondo rustico emessa ad istanza degli odierni ricorrenti, aveva ritenuto improponibile la domanda di affrancazione in quanto non preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46.

2. I V. hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione della L. n. 203 del 1982, art. 46 (primo motivo) per avere la Corte ritenuto applicabile il tentativo di conciliazione anche alla fase sommaria del giudizio di affrancazione (e non invece alla sola fase di opposizione), nonchè la violazione della L. n. 607 del 1966, art. 2, per avere ritenuto necessario il tentativo avanti all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ad una controversia per cui è prevista una diversa modalità di tentativo conciliazione (da espletarsi dal giudice della fase sommaria).

3. I motivi – da esaminare congiuntamente – sono infondati alla luce della più recente (ma ormai consolidata giurisprudenza di legittimità), secondo cui “la domanda di affrancazione del fondo dal rapporto di colonia migliorativa è relativa ad una controversia in materia di contratti agrari e, pertanto, la sua proponibilità è subordinata al previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46” (Cass. n. 13683/12; cfr. anche Cass. n. 12756/2001 e Cass. n. 593/2001).

Superando un diverso orientamento espresso da Cass. n. 5391/1993 e seguito da alcune pronunce di merito, questa Corte ha precisato come la norma della L. n. 203 del 1982, art. 46 (costituente lex generalis) sia del tutto compatibile con quella della L. n. 607 del 1966, art. 4 (lex specialis) e come – pertanto – la circostanza che quest’ultima preveda un tentativo di conciliazione da parte del giudice (in corso di giudizio) non escluda la necessità che (prima del giudizio) le parti esperiscano il tentativo di conciliazione avanti all’ispettorato agrario; con specifico riferimento alla necessità (contestata col primo motivo di ricorso) che il tentativo debba precedere l’avvio della fase sommaria del procedimento, la cit. Cass. n. 13683/2012 ha sottolineato come, già con la presentazione del ricorso, gli affrancanti “hanno chiesto palesemente l’accertamento di essere titolari di un rapporto di colonia perpetua (contratto agrario) e introdotto una “controversia in materia di contratti agrari”, quale è effettivamente quella di affrancazione dei terreni di cui alla L. n. 327 del 1963″, che pertanto non si sottrae all’applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 46.

4. Si propone pertanto rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite.

Trattandosi di ricorso in materia agraria, non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Trattandosi di ricorso esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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