Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26881 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26881
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27604/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 464/39/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il
17/04/2013 e depositata il 30/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 17 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 535/3/09 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da L.B. contro l’atto di contestazione IRPEF ed altro 2000/2004. In particolare la CFR affermava la correttezza meritale della pronuncia impugnata, cui rimandava per relationem.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è costituito.
Il primo motivo dedotto dalla ricorrente si palesa fondato ed altresì assorbente del secondo.
E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (ex pluribus, Sez. 6-5, n. 28113 del 2013).
Come si rileva nella censura de qua, la sentenza impugnata è motivata difformemente a questo principio di diritto contenendo meri rinvii alla sentenza di primo grado, senza alcuna “autonoma valutazione” dei motivi di gravame della stessa dedotti dall’ Ente impositore appellante. Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio (anche per le spese del presente giudizio) in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016