Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26880 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18830-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2788/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 16/12/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale in ordine alle istanze per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona avanzate da K.A. nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese dopo che lo zio aveva distrutto la casa della sua famiglia.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito mediante ricerche specifiche sui siti accreditati la situazione attuale ed aggiornata del paese e l’esistenza del pericolo di danno grave alla persona.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria. Il primo e secondo motivo di ricorso sono fondati, con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria del decreto succitato, ex art. 14, lett. c), va osservato che – secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Cauntry of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020), non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. 8819/2020). Per di più, nel caso di specie, il sito Viaggiare sicuri citato dalla Corte d’appello non contiene alcun dato specifico relativo alla zona di provenienza dell’istante ed ai conflitti politici allegati dal medesimo.

Conseguentemente deve essere accolto il ricorso proposto per i primi due motivi, assorbito il terzo, cassata la sentenza impugnata e deve essere disposto il rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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