Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26880 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27497-2014 proposto da:

SOCIETA’ IMMOBILIARE M. S.A.S DI M.A. & C.,

C.F. e P.IVA (OMISSIS), in persona del proprio socio accomandatario

Sig. M.A., e del socio accomandate V.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BORGOGNONA 37, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO VINCENZI giusto mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1131/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 12/05/2014 e depositata il

09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 12 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha respinto gli appelli proposti da Società Immobiliare Monopoli sas di M.A. & C. sas, M.A. e V.P. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì n. 42/1/13 che aveva respinto i loro ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF, IVA, IRAP ed altro 2006. In particolare la CIR osservava che gli appellanti non avevano assolto al proprio onere di controprovare la discontinuità di valore tra i prezzi delle cessioni immobiliari fatturate e gli importi dei mutui concessi agli acquirenti delle medesime, essendo tale circostanza di fatto assunta quale base presuntiva degli atti impositivi impugnati.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia la società contribuente che i suoi soci deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti lamentano violazione/falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., L. n. 88 del 2009, art. 24 in relazione alla imputazione soggettiva dell’onere probatorio in ordine alla veridicità del dichiarato prezzo di vendita delle unità immobiliari de quibus e della correlativa applicazione del meccanismo presuntivo.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – i ricorrenti si dolgono di vizio della motivazione in ordine a detto punto di fatto, con particolare riguardo allo scostamento – per difetto – del prezzo di vendita dichiarato nelle cessioni immobiliari e mutui concessi agli acquirenti.

Il primo motivo si palesa infondato.

Anzitutto non risulta che la CTR abbia illegittimamente sovvertito l’onere probatorio indubbiamente gravante sull’Ente impositore dei fatti costitutivi della maggior pretesa fiscale azionata, quanto piuttosto, del tutto correttamente, abbia rilevato che, a fronte di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti pienamente corroboranti sul piano probatorio la pretesa fiscale stessa i contribuenti non abbiano assolto agli oneri controprobatori loro spettanti ex art. 2697 c.c., comma 2.

Nè violazione di legge può ravvisarsi nell’applicazione fatta dal giudice di appello delle disposizioni codicistiche sulle presunzioni semplici, posto che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che “In tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il principio, ha rigettato il motivo di ricorso, in quanto la censura si risolveva esclusivamente in una valutazione alternativa del materiale probatorio)” (tra le molte, da ultimo, specificamente per il processo tributario, Sez. 6-5, n. 101 del 2015).

Il secondo motivo si profila per un verso inammissibile, per un altro infondato.

Pacifico infatti che ratione temporis è applicabile la versione vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibili risultano le censure inerenti l'”insufficienza/contraddittorietà” della motivazione della sentenza impugnata, non essendo tali vizi più deducibili quale ragione di cassazione.

Nè d’altro canto la CTR ha “omesso” di motivare in punto di fatto sulla questione essenzialmente controversa di cui si è detto sopra, sicchè l’allegazione del correlativo vizio, peraltro meramente delineato ai limiti della sua stessa ammissibilità, risulta del tutto infondata.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Vi è peraltro da ribadire il principio che “In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995).

Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei postulati giuridici di tale arresto e non merita dunque cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese del presente giudizio tenuto conto della tardiva costituzione dell’Agenzia delle entrate e l’assenza di difensore.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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