Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26880 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO ROCCO LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PALMA GIORGIO, e da ultimo

domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1020/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2009, R.G.N. 2924/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per inammissibilità in subordine

il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di R.F., proposta nei confronti del Ministero del la Giustizia, con la quale chiedeva accertarsi la illegittimità del provvedimento di revoca dell’incarico di guardia medica presso la casa circondariale di (OMISSIS) con conseguente condanna, del predetto Ministero, al ripristino dell’incarico ed al risarcimento dei danni pari a tutte le retribuzioni non corrisposte.

La Corte territoriale, dopo aver accertato La sussistenza sia di ragioni cliniche che di evidente urgenza tali da dover indurre il dott. R. a recarsi prontamente presso il reparto isolamento al fine di accertarsi delle condizioni del detenuto, riteneva sussistente il grave inadempimento, di cui all’art. 7 della Convenzione, degli obblighi assunti nell’ambito del rapporto di convenzionamento e, pertanto, respingeva la domanda dell’originario ricorrente.

Avverso questa sentenza il dott. R. ricorre in cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che “la sentenza è errata e va cassata per erronea rappresentazione di fatti decisivi (alcuni controversi; altri – nelle precedenti fasi deL giudizio – apparsi pacifici) con la conseguenza che la motivazione è contraddittoria rispetto a fatti provati (ancora art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con la seconda censura il R. assume che “detta erronea rappresentazione porta, poi, ad una falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile pei violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti trattandosi di sentenza di appello pubblicala il 10 aprile 2009 trova applicazione D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 27, comma 2. La richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione – si assume omessa o contraddittoria, ovvero o ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nè ratione temporis applicabile la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) che ha abrogalo il precitato art. 366 bis c.p.c., trovando tale norma, ai sensi della predetta L. 16 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 69 del 2009 (Cass. 13 gennaio 2010 n. 428).

Nella specie difetta del tutto il quesito di diritto nonchè la specifica indicazione del fatto controverso, intesi quale sintesi logico giuridica della censura che s’intende sottoporre al giudice di legittimità (Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo la parte intimala svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i I ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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