Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2688 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 04/07/2018, dep. 30/01/2019), n.2688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5174-2017 proposto da:

Società Agricola CANTINA OLEIFICIO SOCIALE di GRADOLI Società

Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo

studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO CONTICELLI;

– ricorrente –

contro

SOFITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 1, presso lo

Studio Legale LO FASO, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea LO

FASO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6520/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2018 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per la trasmissione degli atti al Primo

Presidente per l’eventuale rimessione degli atti alle Sezioni Unite,

in subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO CONTICELLI, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA LO FASO, difensore della controricorrente,

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

è stata impugnata dalla Cantina Oleificio Sociale di Gradoli soc. coop. la sentenza n. 6520/2016 della Corte di Appello di Roma con ricorso fondato su un complesso articolato motivo e resistito con controricorso della intimata SOFITALIA S.p.a..

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto dalla odierna parte ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 369/2009, che aveva rigettato la domanda della società cooperativa per ottenere il pagamento della somma di Euro 108.982,40, corrispettivo di fornitura di vino da tavola a favore di acquirente garantita da fidejussione di SOFITALIA S.p.a..

La sezione Sesta – 2 di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5630/2018 in data 9 gennaio 2018, ritenuta la mancanza di evidenza decisoria tale da consentire la definizione del ricorso in sede camerale rimetteva la causa alla pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusone così come da atti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il complesso ed articolato motivo del ricorso, distinto in due parti rubricate – rispettivamente – con le lettere a) e b) può, per maggiore chiarezza, essere trattato con specifica attenzione alle due diverse doglianze, qui individuate come primo e secondo motivo, su cui è basato il ricorso stesso.

2.- Con il primo motivo del ricorso (lett. a) si censura il vizio di violazione delle norme di cui agli artt. 1341 e 1915 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente lamenta, nella sostanza, l’erroneità della gravata decisione della Corte territoriale in punto di ritenuta inoperatività della garanzia fideiussoria a suo favore.

3.- Con il secondo motivo del ricorso (lett. b) si deduce la violazione e falsa applicazione – sotto altro profilo – degli artt. 1411 e 1372 c.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa l’impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che la polizza fideiussoria, pur essendo formulata secondo lo schema del contratto a favore di terzo, vincolava al rispetto delle clausole in essa contenute il beneficiario che dichiarava di volerne profittare.

4.- La prima delle due anzidette svolte doglianze attiene, in particolare, al fatto che la decisione della Corte di merito (e, prima ancora, quella del Tribunale) ha ritenuto non operativa la polizza invocata dall’odierna ricorrente.

Giova, al riguardo, ripercorrere l’iter logico-giuridico posto a fondamento del proprio decisum dalla Corte distrettuale.

Quest’ultima, richiamando il principio di diritto già affermato da questa Corte (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 27 maggio 2005, n. 11261) ha ritenuto la non operatività della fidejussione nella fattispecie de qua.

In particolare si è argomentato, da parte dei Giudici di appello, che “secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia, la cosiddetta assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione dovuta dal contraente”.

Orbene, una volta qualificato l'”atto di fideiussione in favore della società” odierna ricorrente come assicurazione fideiussoria, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la natura e la valenza dell’art. 6 delle condizioni generali contrattuali, costituenti forza di legge fra le parti.

Tanto al fine, proprio dopo la corretta qualificazione del negozio a mente del predetto orientamento di questa Corte, di evitare di incorrere nel vizio di violazione di legge.

Rileggendo il testo della detta norma contrattuale de qua va rilevato come la detta polizza imponeva alla Società cooperativa beneficiaria l'”onere, entro cinque giorni dalla constatazione” di comunicare al soggetto fideiussore “ogni fatto o inadempienza del contraente” acquirente del vino non pagato.

Orbene tale norma contrattuale, vincolante per la ricorrente giusta la natura di assicurazione fideiussoria e di contratto a favore di terzo, comportava sì l’integrale accettazione del contratto, ma tuttavia la norma stessa non esplicitava alcuna decadenza quale conseguenza del mancato assolvimento dell’onere di informazione gravante sulla beneficiaria.

Infatti il già citato art. 6 recita testualmente: “il beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata, alla Società, entro cinque giorni dalla constatazione, ogni fatto o inadempienza del contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente fidejussione”.

Non ricorreva, quindi nel medesimo articolo, alcun accenno alla previsione di decadenza dai benefici assicurativi in caso di superamento del termine dei cinque giorni, nè alla eventuale sanzione contrattuale a carico della beneficiaria e dovuta al mancato rispetto del termine dell’onere di informazione non collegabile in sè – secondo il tenore negoziale – ad alcuna conseguenza negativa.

L’affermata e ritenuta decadenza dalla garanzia, nella fattispecie, finisce quindi per sostanziare violazione della norma contrattuale e dell’invocato art. 1915 c.c..

Quest’ultimo prevede, infatti, che il beneficiario di fideiussione (e, quindi, anche la società ricorrente, secondo la condivisa ricostruzione operata dalla Corte territoriale) perde il diritto solo nel caso in cui il mancato adempimento dell’obbligo di avviso sia qualificabile in termini di dolo (comma 1 art. cit.), nel mentre -in caso contrario e,quindi, anche in caso di ritardo, l’assicuratore ha soltanto il potere di ridurre l’indennità da corrispondere in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto a causa del ritardo (comma 2, art. cit.).

In conclusione, nel senso e nel limite fin qui precisato, il motivo è fondato e deve affermarsi il principio per cui “in materia di assicurazione fideiussoria non ricorre automaticamente l’impossibilità del beneficio assicurativo allorchè la norma contrattuale non esplicita una espressa decadenza dal diritto del terzo beneficiario onerato di obbligo informativo nell’ipotesi in cui tale obbligo sia adempiuto col superamento del termine previsto per la comunicazione di fatto o inadempienza del contraente garantito”.

Il motivo va, quindi, accolto.

5.- L’accoglimento del suddetto motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo.

6.- Il ricorso, in dipendenza del motivo così come in epigrafe ritenuto fondato, va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e remissione degli atti al Giudice del rinvio, in dispositivo indicato, che provvederà alla definizione del giudizio attenendosi al principio innanzi enunciato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia – anche per le spese – ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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