Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2688 del 05/02/2020
Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28760/2018 proposto da:
B.J., elettivamente domiciliato in Roma Via Lima 20 presso
lo studio dell’avvocato Iacovino Vincenzo che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno (OMISSIS), Ministero Interno Commissione
Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Sez.
Campobasso, Procura Repubblica Presso Tribunale Campobasso;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il
28/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/09/2019 da SOLAINI LUCA.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da B.J. cittadino ghanese, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 1 “A” della convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 inoltre, per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su fatti e questioni controverse del giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento, dei presupposti della protezione internazionale, anche nella sua forma gradata sussidiaria, e di quelli della protezione umanitaria, (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 nonchè degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto il ricorso manifestamente infondato e disposto conseguentemente la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Il primo motivo è infondato.
In particolare, è inammissibile, il profilo di censura sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, la vicenda del ricorrente (fuga dal Ghana per aver venduto nel 2014 una pozione medicinale a una donna in cinta che sarebbe poi morta) è estranea ai presupposti per il riconoscimento di tale status; il profilo sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria è infondato, in quanto, il tribunale ha accertato, sulla base di fonti informative aggiornate (Amnesty International 2017-2018) che nel paese di origine del ricorrente (Ghana) in particolare, nella regione di provenienza (Kulaso) non sussistevano situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, nè vi era alcuna correlazione tra la vicenda personale del ricorrente e il contesto polito sociale del paese d’origine del richiedente.
Infine, la doglianza del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è inammissibile, in via preliminare, perchè vengono svolte censure di merito, ed inoltre, perchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Il secondo motivo è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell’ipotesi di cassazione con decisione “sostitutiva” nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione” (Cass. n. 13806/18, 23972/18). Pertanto, questa Corte, non è competente a giudicare sull’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, che è un giudizio di merito.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020