Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2688 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2688 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 23679-2017 proposto da:
PACIFICO CARLO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUN() BUOZZI n. 53, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
NATALE, che lo rappresenta e difende -.

– ricorrente contro
SERVIZI CONSORTILI COSTA SMERALDI S.P. 1. e
CONSORZIO COSTA SMERALDI, in persona dei legali
rappresentanti pro-tempore, Attivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE n. 20, presso lo studio dell’avvocato
AURICCHIO ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAITEI DECIO NICOLA,

– controrícorrenti –

Data pubblicazione: 05/02/2018

avverso la sentenza n. 20898/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di cassazione, con la sentenza della prima sezione
civile n. 20898 del 2017 (pubblicata il 7 settembre 2017), nel
procedimento tra il signor Carlo Pacifico, da un lato, parte
ricorrente, e la Servizi Consortili Costa Smeralda SpA e il
Consorzio Costa Smeralda, dall’altro, parte resistente, ha
respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, affermando in dispositivo che la liquidazione
(pari ad C 7.200,00) era eseguita «in favore di ciascuna della
parti costituite».
Il Presidente titolare della prima sezione civile, «visto che nel
dispositivo si condanna erroneamente il ser -comhi-ntiz pngnre
due volte alle parti costituite con un unico controricorso», ha
chiesto alla Cancelleria di iscrivere a ruolo il procedimento di
correzione di errore materiale relativo alla sentenza predetta,
ai sensi dell’art. 391-bis, 10 co., cod. proc. civ., per il
successivo inoltro alla Sezione sesta civile.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni
critiche.
Considerato che per rimediare all’errore è ben possibile
adottare una «procedura officiosa di correzione di errore
materiale di cui all’art. 391-bis c.p.c., come modificato dall’art.
1-bis, comma 1, lett. I), n. 1, del d.l. n. 168 del 2016, conv.,
con modi?., dalla l, n. 197 del 2016» (Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 14919 del 2017);
che, nella specie, i due soggetti resistenti (ove distinti), si sono
difesi con unico controricorso e, pertanto, essi hanno costituito
un’unica parte del giudizio, che, essendo risultata vincitrice, ha
ottenuto anche il riconoscimento delle spese processuali;
che, di conseguenza, per mero errore materiale, nel dispositivo
è detto che le spese sono liquidate «in favore di ciascuna della
parti costituite» anziché «in favore dell’unica parte costituita».

Ric. 2017 n. 23679 sez. MI – ud. 14-12-2017
-2-

ANTONIO GENOVESE.

Pertanto il ricorso deve essere accolto e corretto l’errore
materiale, contenuto nel dispositivo, stabilendo che, in luogo
dell’espressione «in favore di ciascuna della parti costituite»
risulti la seguente: «in favore dell’unica parte costituita».
Non v’è materia per provvedere alla rifusione delle spese di
questa speciale procedura, essendosi proceduto in via ufficiosa.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso per la correzione degli errori materiali
contenuti nella sentenza della prima sezione civile n. 20898 del
2017 (pubblicata il 7 settembre 2017), nel procedimento tra il
signor Carlo Pacifico, da un lato, parte ricorrente, e la Servizi
Consortili Costa Smeralda SpA e il Consorzio Costa Smeralda,
dall’altro, e così dispone:
corregge per sostituzione l’errore materiale contenuto nel
dispositivo stabilendo che, in luogo dell’espressione «in favore
di ciascuna della parti costituite» risulti la seguente: «in favore
dell’unica parte costituita».
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-11
sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.
Il Pr9sidente
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