Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2688 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 05/02/2010), n.2688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12463-2004 proposto da:

R.M. (c.f. (OMISSIS)), R.M.C.,

F.A.M., elettivamente domiciliate in ROMA, C.SO

RINASCIMENTO 11, presso L’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ANDRANO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOMBAY 22, presso

l’avvocato BAGLIVO TITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

RETUCCI LUIGI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

R.F.;

– intimata –

sul ricorso 13739-2004 proposto da:

R.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso l’avvocato ANGELETTI

ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato VANTAGGIATO ANGELO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI ANDRANO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOMBAY 22, presso

l’avvocato BAGLIVO TITTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

RETUCCI LUIGI, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

F.A.M., R.M., R.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 236/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIOVANNI PELLEGRINO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del primo motivo e

l’accoglimento del secondo di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS), R.F., M. e M.C. nonchè F.A.M. adivano il Tribunale di Lecce chiedendo la condanna del Comune di Andrano al risarcimento dei danni subiti per l’occupazione d’urgenza (disposta, con decreto sindacale del 13.3.1979, per un quinquennio a decorrere dal 7.04.1979) e per l’irreversibile trasformazione del terreno di loro proprietà, esteso mq 17.189, avvenuta nel 1980, nel corso dell’occupazione legittima, mediante la realizzazione di un campo polisportivo, senza che fosse stato mai emanato il decreto di espropriazione.

Con sentenza del 29.06.1990, il Tribunale adito, ammesse ed espletate due CTU, condannava l’ente locale al risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici, liquidati per la perdita del suolo in L. 51.597.000, con rivalutazione monetaria a decorrere dal 1.07.1980 ed interessi sulla somma rivalutata, ed in ulteriori L. 387.000 ad anno per la perdita di frutti dalle stesse subita nel (OMISSIS).

Con sentenza del 11.07.1995, la Corte di appello di Lecce, decidendo sul gravame principale delle R.- F. e sul gravame incidentale del Comune, elevava a L. 86.000.000 l’entità del risarcimento per la perdita del terreno (maggiorando il valore venale unitario del bene a L. 5.000 a mq) e rivalutava alla data della sentenza d’appello la somma capitale già determinata per la perdita dei frutti.

Con sentenza del 23.12.1998, questa Corte di legittimità, in accoglimento del primo motivo del ricorso del Comune di Andrano, assorbito il secondo (concernente il cumulo della rivalutazione e degli interessi), cassava con rinvio la sentenza d’appello, anche in ragione dello ius superveniens di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 in tema di occupazione appropriativa, di cui l’ente locale aveva invocato l’applicazione. Riassunto il giudizio dal Comune di Andrano, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 1.03-17.04.2004, decidendo in sede di rinvio, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.F. e la rinnovazione della CTU, respingeva l’appello principale delle comproprietarie ed in accoglimento del gravame incidentale del Comune, condannava in solido le R. e la F. a restituire all’ente locale le somme da loro riscosse in eccedenza rispetto al dovuto, conclusivamente determinate in L. 571.648.929.

Compensava, infine, per giusti motivi le spese dell’intero giudizio, con ripartizione paritaria delle spese delle CTU. La Corte territoriale osservava e riteneva, tra l’altro:

– che nella prima sentenza d’appello poi cassata, era stato elevato l’importo del risarcimento, calcolato in base al valore venale del fondo rustico, in ragione della sua distanza di mt. 150 dall’abitato e delle sue potenzialità all’edilizia estensiva che nella sentenza di cassazione con rinvio era stato evidenziato che lo ius superveniens di cui alla novellata formulazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis aveva adottato una nozione di edificabilità per la quale non era sufficiente la edificabilità cosiddetta di fatto ma richiesta l’armonizzazione delle possibilità effettive e delle possibilità legali di edificazione al momento dell’apposizione del vincolo espropriativo e comportava, pertanto, la persistente applicabilità delle regole del titolo 2^ della L. 22 ottobre 1971, n. 865 per le aree non edificabili e per quelle agricole, per le quali occorreva fare riferimento al valore agricolo medio – che dalla rinnovata C.T.U. era emersa la conferma che l’area, irreversibilmente trasformata nel 1980, era ubicata all’esterno di quella disciplinata dal Programma di Fabbricazione adottato il 29.10.1974 ed approvato il 13.04.1977, il quale peraltro, anche se solo simbolicamente, già ne indicava la destinazione ad attrezzature sportive ed a parcheggio, mentre la successiva variante del 24.03.1979 (approvata il 22.03.1985) l’aveva interamente destinata ad area di parcheggio – che in base all’esito dell’indagine d’ufficio, ai fini della liquidazione del risarcimento era stato recepito il valore agricolo medio del suolo, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 16 che non avevano fondamento le argomentazioni delle comproprietarie contrarie all’applicato criterio estimativo, anche a prescindere dall’ineludibile e concreto ossequio dovuto dal giudice di rinvio al principio di diritto fissato nella sede di legittimità che l’area in questione in quanto esterna a quella ricompresa nel programma di fabbricazione comunale non poteva essere ritenuta edificabile che nella specie il principio espresso era stato del tutto consonante col generale orientamento secondo cui la localizzazione di opera pubblica in zona agricola era inidonea a conferire al suolo espropriato natura edificatoria, persino per le aree destinate a verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, anche se si fossero potute realizzare opere edilizie, necessariamente pubbliche – che rideterminata la misura del danno aquiliano e tenuto conto del pagamento effettuato dal Comune in data individuabile nel 12.06.1997, le R.- F. dovevano ritenersi obbligate a restituire all’ente le somme percepite in esubero con i relativi accessori.

Avverso questa sentenza R.M., R.M.C. ed F.A.M. hanno proposto ricorso per Cassazione notificato rispettivamente il 19.05.2004 a R.F. ed il 27-28.05.2004 al Comune di Andrano, che ha resistito con controricorso notificato a mezzo posta il 6-9.07.2004.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Contro la medesima sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Lecce anche R.F. ha proposto autonomo ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato alle altre parti il 8.06.2004 ed illustrato da memoria. Il Comune di Andrano ha resistito con controricorso notificato il 6.07.2004.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione delle due impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza e qualificato come incidentale il ricorso della R. F., successivo al primo (tra le altre, cfr Cass. 200610663).

A sostegno di entrambi i riuniti ricorsi si denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis.

Insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia” Le ricorrenti censurano anche per il profilo motivazionale, l’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale del Comune di Andrano, contestando la ritenuta natura agricola del terreno e l’applicabilità del valore agricolo medio, che sostengono espressa in malinteso ossequio al principio di diritto fissato in sede di legittimità, secondo cui, a loro parere, la questione della qualificazione dell’area era rimasta non definita. Al riguardo deducono essenzialmente ed in sintesi che:

– la variante al P.d.F. essendo stata approvata nel 1985 e, quindi, in epoca, posteriore alla cd. occupazione acquisitiva, non poteva assumere alcun rilievo, dovendosi fare riferimento soltanto al P.d.F. approvato nel 1977 – che il P.d.F. del 1977 aveva destinato l’area, seppure in forma generica, ad attrezzature sportive “AS” ed a parcheggio “P”, per cui essa non ricadeva nella zona tipizzata come agricola, come contraddittoriamente ed erroneamente affermato nella sentenza impugnata, ma era a tutti gli effetti area urbana, dotata di potenziale edificatorio, dal momento anche che la destinazione urbanistica ad attrezzature sportive ben poteva essere attuata ad iniziativa privata che la destinazione di piano impressa alla zona aveva originariamente natura conformativa e non espropriativa, quale invece assunta successivamente con Delib. 30 ottobre 1978, di approvazione del progetto esecutivo.

Il motivo non ha pregio.

Ai fini della liquidazione del risarcimento da occupazione acquisitiva, ineccepibilmente pure per il profilo argomentativo, il giudice di rinvio – ha confermato, che in applicazione dei criteri di qualificazione dei terreni introdotti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 – bis ai quali doveva attenersi in base alla pronuncia rescindente di questa Corte, e con riguardo agli strumenti urbanistici vigenti nel 1980, epoca della irreversibile trasformazione del bene, al terreno delle ricorrenti non poteva essere in ogni caso attribuita natura edificabile (cfr da ultimo Cass. 200917995).

– ha sul punto chiarito che il fondo delle ricorrenti all’epoca non era d’indole edificatoria, in quanto non incluso nel centro edificato (della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, commi 4 e 5, richiamato dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis), ed in particolare ubicato all’esterno dell’area disciplinata dal Programma di Fabbricazione adottato il 29.10.1974 ed approvato nel 1977, in territorio per il quale, con mera indicazione di tipo simbolico, veniva contemplata solo la possibilità di destinazione ad attrezzature sportive ed a parcheggio, ancora inattuale, che solo successivamente, con la variante adottata il 24.03.1979, ma approvata il 22.03.1985, il terreno era stato interamente destinato ad area per parcheggio ed ulteriormente e ad abundantiam, che secondo le nuove regole normative l’attribuzione della qualifica di edificabile non poteva in linea generale discendere dalla eventuale localizzazione di opere pubbliche in aree non previste come tali dagli strumenti urbanistici, quali quelle destinate a verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport, anche se implicanti opere edilizie, necessariamente pubbliche (in tema cfr Cass. 200404732; 200506914;

200624585; 200611741; 200706808; 200829768).

ha come doveva, conclusivamente rideterminato il risarcimento senza utilizzare quale parametro il presunto valore di mercato del bene quale rinveniente da sue potenzialità edificatorie. D’altra parte:

– inammissibile già per difetto di autosufficienza, si palesa il profilo della censura concernente la possibilità di realizzazione delle attrezzature sportive anche ad iniziativa privata, dal momento che non è stata accompagnata dalla trascrizione della relativa previsione dello strumento urbanistico all’epoca vigente nella specie si rivela inconferente la soluzione delle questioni del contrasto del sistema indennitario previsto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis conv. in L. n. 359 del 1992, con i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e con la Carta Costituzionale per violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, che hanno riguardato il criterio di determinazione dell’indennizzo “per le aree edificabili” nonchè il criterio di “liquidazione del danno … in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità”, di cui al comma settimo bis del medesimo art. 5 bis, ugualmente applicabile alle sole “aree edificabili”, ma non anche l’indennizzo “per le aree agricole e per quelle che … non sono classificabili come edificabili”, nè la necessità stessa di distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, posto che il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4 che per questi ultimi rinvia alla legge del 1971, non è stato interessato dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr. Cass. 200719924; 200803022);

la questione di costituzionalità posta con la memoria illustrativa nel primo dei due ricorsi, in riferimento ai criteri di commisurazione dell’indennizzo espropriativo di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 appare non pertinente con riferimento all’assunzione di essi quale parametro di determinazione dell’indennità di esproprio dei suoli agricoli, indennità non oggetto del presente giudizio, ed irrilevante con riguardo al risarcimento da occupazione acquisitiva di aree, quale quella in argomento, non classificabili come edificabili, dal momento anche che per queste il ristoro deve essere commisurato al loro valore sul mercato e che in quest’ambito detti criteri possono essere assunti in funzione meramente indicativa (cfr. Cass. 20004838; 200009683;

200410280; 200714783).

l’ulteriore questione di costituzionalità posta nel secondo ricorso, con la memoria illustrativa ed inerente alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e) che, sostituendo la norma transitoria di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 55, comma 1 ha disposto per il solo caso di occupazioni appropriative di suoli edificabili la commisurazione del risarcimento al valore venale del bene, è inammissibile per genericità in quanto risulta omessa sia l’indicazione dei parametri costituzionali di riferimento e sia una specifica motivazione sull’applicabilità nel presente giudizio della disposizione censurata.

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1314 c.c.”.

Le ricorrenti censurano la ritenuta natura solidale della loro obbligazione restitutoria. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione del Comune di Andrano, d’inammissibilità del motivo per difetto d’interesse delle ricorrenti, atteso che la disponibilità manifestata dal Sindaco al difensore dell’ente non si è tradotta in formale A rinuncia al diritto promanante dal titolo giudiziario, che, dunque, mantiene integra la sua azionabilità.

Nel merito la censura è fondata. Non è, infatti, ipotizzabile alcun vincolo di solidarietà tra le obbligazioni restitutorie di più comproprietari connesse all’indebita riscossione di somme eccedenti il loro credito risarcitorio da cd. accessione invertita, credito che non implica solidarietà attiva ma comporta l’insorgenza dell’autonomo diritto di ciascuno di essi al ristoro del pregiudizio verificatosi nel suo patrimonio (cfr. Cass. 199405533; 199704650;

199908177; 200807258).

Conclusivamente deve essere respinto il primo motivo dei ricorsi riuniti, accolto, invece, il secondo e con pronuncia di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., disposto che le ricorrenti restituiscano al Comune di Andrano, non in solido ma pro-quota, le somme riscosse in eccedenza rispetto al risarcimento a ciascuna di loro dovuto.

Giusti motivi, essenzialmente tratti dalle evoluzioni normative e dalle peculiarità della vicenda, consigliano la compensazione delle spese dell’intero giudizio, con ripartizione paritaria delle spese delle CTU.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo dei medesimi ricorsi, accoglie il secondo motivo e pronunciando nel merito, dispone la condanna delle ricorrenti alla restituzione pro quota, in favore del Comune di Andrano, delle somme ricevute in eccedenza.

Compensa le spese dell’intero giudizio, con ripartizione paritaria delle spese delle CTU. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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