Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2688 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 20/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

DMS Farmaceutici s.p.a., elettivamente dom.ta in Roma, via

Sant’Alberto Magno 9, presso lo studio dell’avvocato Beverini

Gaetano, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/30/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 2 luglio 2007, depositata il 24

settembre 2007, R.G. 438/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 20 settembre

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Alessia Urbani Neri per la ricorrente;

udito l’Avvocato Gaetano Severini per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro relativa all’acquisto da parte di DMS Farmaceutici s.p.a. di un ramo di azienda destinato alla produzione, il confezionamento e l’immagazzinaggio di prodotti farmaceutici. La società DMS ha contestato la maggiorazione di valore e in particolare la mancata applicazione del criterio del valore catastale rivalutato. Da parte sua l’amministrazione finanziaria ha sostenuto l’applicabilità del D.M. 14 dicembre 1991 ai fini della stima del valore.

La C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione. Si difende con controricorso la società DMS Farmaceutici s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. Finanze 14 dicembre 1991, art. unico e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, e pone alla Corte di cassazione il seguente quesito di diritto: “se, al fine dell’applicazione dell’imposta di registro a cessione di azienda comprensiva di un immobile rientrante in categoria catastale D, il coefficiente 50 di cui al D.M. Finanze 14 dicembre 1991, art. unico, vada applicato sul valore dell’immobile calcolato dall’ufficio per stima diretta anzichè sul valore catastale dello stesso.

Il motivo è infondato in quanto pone una questione in diritto sulla quale la Corte di cassazione si è chiaramente pronunciata (cfr.

Cassazione civile n. 12446 del 7 luglio 2004) affermando che, in tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, cui fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, è determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo ed è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, tra l’1 per cento ed il 3 per cento. Ne consegue che, in ipotesi di valutazione di immobili aventi destinazione speciale, poichè la rendita catastale è attribuita con stima diretta, sulla base del valore venale e con applicazione del moltiplicatore fisso 50 di cui al D.M. 14 dicembre 1991, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all’UTE nella sua individuazione, onde evitare il superamento del risultato ottenuto applicando il moltiplicatore stabilito.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA