Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26879 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27494-2014 proposto da:

M.A., socio accomandatario e legale rappresentante di

IMMOBILIARE M. S.A.S. DI M.A. & C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BORGOGNONA 37, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO VINCENZI in virtù di mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1135/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 12/05/2014 e depositata il

09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 12 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva gli appelli proposti da Società Immobiliare M. sas di M.A. & C e da M.A. avverso la sentenza n. 43/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Forlì che aveva dichiarato estinto il processo promosso da detti appellanti contro gli avvisi di accertamento IRPEF, IVA, IRAP ed altro 2007. In particolare la CIR ribadiva la correttezza giuridica della decisione appellata, in quanto applicativa del principio del litisconsorzio necessario tra società e soci nei processi inerenti gli accertamenti reddituali ad essi relativi, con conseguenti ritualità dell’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in prime cure per la chiamata in causa della socia V.P., litisconsorte originariamente pretermessa, e declaratoria di estinzione per omessa ottemperanza all’ordine medesimo.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione la società contribuente ed il M. deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – i ricorrenti lamentano l’omessa motivazione circa il fatto decisivo che l’ordine di integrazione del contraddittorio, la cui inottemperanza ha causato la confermata declaratoria estintiva, non fosse da emettersi, poichè la socia V. non era stata destinataria di alcun atto impositivo.

Per la medesima ragione di fatto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono di plurime violazioni di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, commi 1-2, art. 45, comma 1, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57).

Il primo motivo si palesa manifestamente infondato, posto che sulla questione oggetto della censura la CTR ha reso puntuale motivazione, sicchè il vizio dedotto all’evidenza non sussiste.

Peraltro anche il secondo motivo risulta infondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte sono consolidati principi di diritto che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (v. tra le molte, Sez. 5, n. 23096 del 2012); che “Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5 sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata)” (ex pluribus, Sez. 5, n. 27337 del 2014).

La sentenza impugnata (così come quella di primo grado) sono conformi a tali indirizzi, sicchè la denunziata violazione di legge non sussiste, apparendo del tutto irrilevante che la V. non sia stata diretta destinataria di alcun atto impositivo tempestivamente emesso, parendo la sua qualità di litisconsorte necessario pretermesso indiscutibile e dunque pienamente legittimi sia l’ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti emesso in prime cure così come la conseguente declaratoria di estinzione del processo D.Lgs. n. 546 del 1992, aret. 14 per l’inottemperanza allo stesso.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la costituzione tardiva dell’Agenzia delle entrate, – e l’assenza di difensore.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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