Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26879 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 22/10/2019), n.26879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23382/2015 proposto da:

P.P., S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TEULADA,38/A, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MECHELLI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MARIANI;

– ricorrenti –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in Roma via Dardanelli, 46,

presso lo studio dell’avvocato GINO DANILO GRILLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.G., SO.VI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 5.11.2003 M.C. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Iglesias, P.P. e S.L., da un lato, nonchè Ca.Gi. e So.Vi., dall’altro lato, per sentir accertare nei loro confronti il suo diritto di proprietà esclusiva su un cortile posto a servizio di un appartamento sito in (OMISSIS), per sentir condannare i convenuti alla cessazione delle turbative da essi frapposte al libero esercizio del predetto diritto ed al risarcimento del danno causato all’attore, nonchè per accertare l’assenza di qualsiasi diritto dei convenuti di utilizzare il bene controverso.

Si costituivano in giudizio P.P. e S.L. contestando la domanda, sul presupposto che l’area acquistata in proprietà esclusiva dall’attore fosse diversa da quella in concreto rivendicata, che invece era da ritenersi bene comune, e sulla quale insisteva il posto auto da essi convenuti acquistato unitamente al loro appartamento.

Si costituivano altresì con separata comparsa Ca.Gi. e So.Vi., egualmente resistendo alla domanda di parte attrice.

Con sentenza n. 14/2010 il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo che quando l’attore aveva acquistato l’appartamento, il suo dante causa si fosse già spogliato della proprietà del cortile in contestazione, del quale pertanto non poteva disporre.

Interponeva appello il M. e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, gli odierni ricorrenti.

Con la sentenza oggi impugnata n. 383/2015 la Corte di Appello di Cagliari, dopo aver disposto C.T.U. sullo stato dei luoghi, accoglieva l’impugnazione ritenendo – sulla scorta delle risultanze della relazione dell’ausiliario – che la corte oggetto di causa facesse parte della consistenza acquistata dal M. in proprietà esclusiva.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione P.P. e S.L. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso M.C..

Ca.Gi. e So.Vi., intimati, non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello non avrebbe rilevato la novità degli argomenti proposti in appello dal M.; quest’ultimo infatti aveva solo in seconde cure evidenziato che nel tempo erano intervenute alcune variazioni catastali in relazione alla corte controversa e questo elemento, confermato e valorizzato anche all’esito della C.T.U. disposta dalla Corte territoriale, aveva in concreto condotto quest’ultima all’accoglimento dell’impugnazione e dell’originaria domanda.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte cagliaritana avrebbe fondato la propria decisione solo sulle risultanze della C.T.U., senza considerare gli altri atti acquisiti al fascicolo del giudizio di merito.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte isolana avrebbe confuso tra due cortili, uno antistante e uno laterale al fabbricato in cui sono compresi gli appartamenti di proprietà delle parti.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare che le variazioni catastali valorizzate dal C.T.U. nel suo elaborato peritale non potevano superare le risultanze degli atti di provenienza prodotti dalle parti, nè la destinazione della corte in contestazione ad uso comune.

Le censure, che per la loro connessione si prestano ad un esame congiunto, sono infondate.

Ed invero esse si risolvono nella richiesta di un nuovo esame del merito della controversia, certamente estraneo al giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e non si confrontano con il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Peraltro la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione, facendo riferimento alle risultanze della C.T.U. che era stata disposta in grado di appello per ovviare ad un’incertezza della prova derivante dai documenti prodotti dalle parti. Secondo quanto indicato nella gravata decisione, l’ausiliario ha ricostruito le variazioni catastali intervenute negli anni ed ha ritenuto che la corte contestata facesse parte della consistenza venduta all’attore, al di là delle divergenze catastali, che secondo il perito sono state causate da un mero errore materiale. La Corte cagliaritana, nel far proprie le risultanze della consulenza tecnica, non è incorsa in alcun vizio, nè di violazione di legge, nè di omesso esame, nè ha reso motivazione apparente, posto che “Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l’obbligo della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti dell’apprezzamento espresso, dalla quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito dalle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo all’uopo sufficiente il mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2114 del 24/02/1995, Rv. 490684; conf. Cass. Sez. L Sentenza n. 352 del 16/01/1998, Rv. 511625; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 7876 del 11/08/1998, Rv. 517938; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 27/04/1999, Rv. 525796; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4593 del 11/04/2000, Rv. 535566; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005, Rv. 584780; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5229 del 04/03/2011, Rv. 616633). Poichè nel caso di specie i ricorrenti non hanno dedotto, nei motivi di ricorso, l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale o del C.T.U. di osservazioni tecniche e di critiche puntuali rivolte all’elaborato redatto dall’ausiliario, ma si sono limitati a lamentare il mancato esame, da parte del giudice di appello, delle risultanze degli atti di provenienza acquisiti al fascicolo di merito, la doglianza non rispetta i criteri che sono stati evidenziati dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Infine, il primo motivo di ricorso è ulteriormente infondato perchè la domanda dell’attore è rimasta la stessa, sia in primo che in secondo grado, e gli argomenti specificati in appello sono evidentemente la diretta conseguenza della decisione contraria adottata a suo tempo dal Tribunale. Ne consegue che non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna domanda nuova nè alcuna modifica non consentita di quella inizialmente proposta dal M..

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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