Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26878 del 26/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 26/11/2020), n.26878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18514-2019 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di CROTONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 1528/2018 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 17/4/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone in ordine alle istanze avanzate da D.K. nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale e protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dallo Stato del (OMISSIS), villaggio di (OMISSIS), aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone di essere fuggito dal proprio paese per sfuggire alla situazione di conflitto e violenza generalizzata e di aver intrapreso un processo di integrazione nel nostro paese. Avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, artt. 3 e 17, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro ha violato il dovere di cooperazione istruttoria avendo indagato sulle condizioni esistenti nella regione di (OMISSIS) invece che in quella di (OMISSIS) di provenienza del ricorrente, escludendo così i presupposti il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e degli artt. 8 e 13 CEDU, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha riconosciuto il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al primo motivo. Il dovere di cooperazione istruttoria che il del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna dello specifico Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area (Cass. 15215/2020). Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato la mancanza di una situazione di violenza indiscriminata, derivante da un conflitto interno o internazionale, con riferimento alla regione del (OMISSIS) in (OMISSIS), che non è quella di provenienza del richiedente, il quale ha dichiarato alla Commissione territoriale di essere nato a (OMISSIS) nella regione del (OMISSIS) in relazione alla quale non è stato effettuato accertamento alcuno.

Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2020

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