Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26878 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26339/2014/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO SERVIZI DISTREYFO DEL MOBILE IN LIQUIDAZIONE SOCIETA’

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1328/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI VENEZIA – SEZIONE DISTACCATA DI VERONA, emessa il

05/05/2014 e depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 5 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. distaccata di Verona accoglieva parzialmente l’appello proposto da Centro Servizi Distretto del Mobile in liquidazione avverso la sentenza n. 1/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Verona che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2007. La CTR limitava l’accoglimento del gravame alla sola irrogazione delle sanzioni, perciò annullando in parte qua l’atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

La contribuente non si è costituita.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – afferma la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c..

La censura si palesa fondata.

La CTR infatti ha completamente omesso di motivare il punto decisionale de quo, non indicando per quale ragione dovesse nel caso di specie ritenersi applicabile l’esimente di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, ed in particolare quali fossero le “obiettive ragioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce” la violazione contestata.

Trattasi dunque di un’ipotesi evidente di “motivazione apparente”.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della pronuncia impugnata limitatamente alla esclusione delle sanzioni e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona (anche per le spese del presente giudizio) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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