Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26878 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POLIEDRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo

studio dell’avvocato SIMONCINI ALDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSSI MARCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– E.N.F.A.P. – ENTE NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

PROFESSIONALE – COMITATO REGIONALE SICILIA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PO’ 25/B, presso lo studio dell’avvocato SIGILLO’

MASSARA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– D.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE

129, presso lo studio dell’avvocato CERTO GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRENTI CORRADO CARMELO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO AF FORUM;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1084/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/11/2006 R.G.N. 1162/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato; che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 giugno 2004 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva la domanda proposta dall’arch. D.P.M. nei confronti della Poliedra s.p.a., dell1 E.N.F.A.P. Ente Nazionale Formazione ed Addestramento Professionale- Comitato Regionale Sicilia e dell’A.F Forum, condannando i resistenti, in solido, al pagamento della somma di Euro 5.205,88, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi per l’attività prestata come esperto nell’ambito del Programma multiregionale n. 940022/1/1 (“Pass. 3 Fondachelli Fantina”).

Avverso tale decisione proponeva appello la società Poliedra, deducendo: 1) che erroneamente non era stata accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui essa faceva parte con ENFAP e AF Forum (impresa capogruppo), stante la carenza di personalità giuridica di detta figura che manteneva intatta l’autonomia delle singole imprese partecipanti;

2) che in ogni caso non, sussisteva la responsabilità solidale delle imprese partecipanti, essendo tale tipo di vincolo riservato dalla legge ai soli rapporti nei confronti dell’appaltante;

3) che gli incarichi professionali dedotti in giudizio non erano stati affidati da parte di essa Poliedra e le relative obbligazioni non erano state assunte in maniera solidale dall’A.T.I., per cui non poteva affermarsi la sua responsabilità sul semplice presupposto della appartenenza all’associazione.

Chiedeva, pertanto, che venisse riformata la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituivano la D.P. e l’ENFAP, contestando gli assunti della Poliedra e chiedendo il rigetto del gravame.

Disposta l’interruzione del giudizio a seguito del fallimento di AF Forum, e quindi riassuntolo nei confronti di quest’ultimo, con sentenza depositata il 27 novembre 2006, la corte d’appello di Messina respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poliedra, affidato a quattro motivi. Resistono l’ENFAP e la D. P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con primo motivo la ricorrente Poliedra s.p.a. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la corte territoriale respinto la propria eccezione di carenza legittimazione passiva, non avendo la società mai assunto obbligazioni nei confronti dell’arch. D.P..

Il motivo risulta inammissibile in quanto l’odierna ricorrente lamenta il mancato esame di una dedotta eccezione di personale difetto di legittimazione passiva, qualificando tuttavia la censura come vizio di motivazione e non di omessa pronuncia (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755), per il quale difetta peraltro il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Inoltre, non risultando dalla sentenza impugnata la proposizione di una eccezione di difetto di legittimazione passiva della società Poliedra, quest’ultima non allega nè riproduce in ricorso, in contrasto col principio dell’autosufficienza, l’atto processuale in cui tale eccezione sarebbe stata proposta, non consentendo il vizio motivazionale censurato un esame diretto da parte della Corte degli atti processuali (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755; Cass. 23 febbraio 2006 n. 4019; Cass. sez. un. 27 ottobre 2006 n. 23071; Cass. 19 gennaio 2007 n. 1196).

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che dalla documentazione prodotta emergeva che tutti gli enti facenti parte dell’a.t.i. avevano svolto un ruolo attivo sia nella fase di preparazione che di esecuzione del corso. Lamentava sia l’erronea interpretazione di tali documenti che l’ammissibilità degli stessi in sede di gravame. Il motivo risulta inammissibile, non avendo la ricorrente, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, nè allegato, nè riprodotto, nè indicato l’esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di parte della documentazione che ritiene irritualmente ammessa e valutata dalla corte territoriale (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075), rendendo così impossibile alla Corte l’esame della censura (ex plurimis, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

Difetta poi del tutto il quesito di diritto su punto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio circa il contenuto dei documenti di cui al punto 2, riferite impersonalmente all’a.t.i. senza alcuna possibilità di ritenere che ututti e tre gli enti (facenti parte dell’associazione) hanno svolto un ruolo attivo sia in fase di preparazione che di esecuzione del corso”.

Anche tale motivo risulta inammissibile, per il contrasto col principio dell’autosufficienza rammentato al punto 2., posto che nell’ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità, l’insufficienza o contraddittorietà della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima (o allegando i relativi documenti o indicandone l’esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di parte), la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima. Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075, Cass. n. 14751 del 2007, Cass. n. 15952 del 2007, Cass. n. 4849 del 2009. Il motivo, inoltre non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1ottobre 2007 n. 20603).

4. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1292 e 1294, 1704 e 1388 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e cioè ancora in ordine alla ritenuta responsabilità solidale delle imprese facenti parte dell’associazione, che invece, non avendo personalità giuridica, comportava che ciascuna impresa aderente conservava la sua autonomia. Con la conseguenza che l’eventuale attività svolta dall’arch. D.P. all’interno dell’attività appaltata (programma multiregionale di cui alla parte espositiva), si riferiva e comportava l’insorgere di obbligazioni solo nei confronti dell’impresa che, secondo la ricorrente, incaricò la D.P. (AF Forum).

Lamentava la ricorrente che non era emersa alcuna prova che l’impresa AF Forum aveva agito in nome e per conto della società Poliedra.

Nè ciò emergeva dalla “documentazione prodotta” e citata dalla corte territoriale.

Anche tale motivo risulta inammissibile.

In primo luogo per difettare il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., che comunque, volendo esso individuarsi nei “principi” esposti a pag. 22 del ricorso, risulta parimenti inammissibile, non potendo la ricorrente limitarsi a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una o più determinate disposizioni di legge (Cass. 17 luglio 2008 n. 19769, Cass. ord. 25 settembre 2007 n. 19892), dovendo piuttosto consistere “in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice;

od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico” (Cass. 28 settembre 2007 n. 20360; Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).

In secondo luogo per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente allegato o riprodotto in ricorso, nè indicata la precisa ubicazione all’interno dei fascicoli di parte, la documentazione cui pure fa riferimento.

Va infine considerato che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (6 marzo 2006 n. 4766).

5. Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in Euro 50,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA