Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26877 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25529-2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ROSSI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ADRIANO ROSSI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 130/7/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 14/03/2013 e depositata il

18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Adriano Rossi, per il ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 14 marzo 2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, giudicando in sede di rinvio, in riforma della sentenza n. 93/12/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano, rigettavano il ricorso di S.R.G. contro l’avviso di liquidazione IVA aliquote. La CTR in particolare affermava che non spettasse al S. l’aliquota IVA agevolata “prima casa” trattandosi di “abitazione di lusso”, avendo superficie superiore ai 240 metri quadrati.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione della causa.

Con i due motivi proposti – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – 4, – il ricorrente rispettivamente lamenta violazione di legge e nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione in ordine al punto, dirimente, delle caratteristiche, di lusso ovvero non di lusso, dell’immobile de quo.

Le censure si palesano allo stesso tempo inammissibili ed infondate. Anzitutto vi è da ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015).

Con il primo motivo, a ben vedere, il S., richiede il secondo tipo di valutazione che tuttavia non può essere considerato sotto il profilo della “motivazione mancante” ovvero “apparente” quale causa di nullità della pronuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, posto che all’evidenza una motivazione è stata data dal giudice del rinvio, “al netto” delle valutazioni UTE, che avevano causato la cassazione della prima sentenza di appello.

Analogamente tale vizio non è riscontrabile in ordine al secondo motivo, essendo in ogni caso la determinazione della metratura dell’immobile oggetto della richiesta agevolativa una valutazione tipicamente meritale, sulla quale, come detto, la CTR ha comunque speso argomenti, che non possono essere sindacati in questa sede, sulla base del principio anch’esso consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011)”.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Rispetto agli approfondimenti difensivi di cui alla memoria depositata dal ricorrente, va soltanto soggiunto, quanto al primo motivo, che la sentenza impugnata risulta aver fatto comunque corretta applicazione dell’arresto di questa Corte secondo il quale “In tema d’imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, comma 3, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione “ratione temporis” vigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 pari a quella che residua una volta detratta, dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell’abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l'”utilizzabilità” degli ambienti, sicchè i vani, pur qualificati come cantina e soffitta, ma con accesso dall’interno dell’abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva” (Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016, Rv. 640972); quanto al secondo motivo, posto che la motivazione della sentenza impugnata rispetta senza alcun dubbio il “minimo costituzionale” attualmente residuante dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Sez. U, 8053/2014).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; non va pronunciata condanna alle spese del presente giudizio stante la tardiva costituzione dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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