Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26876 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25327/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.C. S.N.C. DI M.C. E C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 457/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa e depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 5 marzo 201 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio promosso da C.M.C. snc di M.C. e C.R. nonchè dai soci M. e C. contro l’avviso di accertamento IVA, IRAP, IRPEF ed altro 2004, deciso in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con sentenza n. 34/12/11 che ne aveva accolto il ricorso, essendo la stessa stata appellata dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale. La CTR basava la propria pronuncia sulla circostanza dell’avvenuta definizione della lite del D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo.

L’intimata società non si è costituita.

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle entrate lamenta violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 10 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, osservando che la CTR ha dichiarato estinto il processo anche nei confronti della società che nessuna domanda di definizione della lite aveva presentato, non potendolo nemmeno fare posto che, diversamente che per i redditi di partecipazione dei soci (che invece pacificamente tale domanda avevano proposto), il valore della lite per essa era eccedentario il limite legale di Euro 20.000.

La censura si palesa fondata, essendo evidente la violazione di legge denunciata, sul presupposto di fatto che la società contribuente non abbia nemmeno presentato la domanda di definizione che, erroneamente, il giudice di appello ha indicato quale presupposto della decisione cassanda.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (anche per le spese del presente giudizio) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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