Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26876 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 22/10/2019), n.26876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19046/2015 proposto da:

B.M., B.G., rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONELLA SEMINO;

– ricorrenti –

contro

C.G., P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ROMEO ROMEI 15, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA

PESATURO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCELLO STEFANI’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 89/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per rigetto 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

motivo, accoglimento 8 motivo, assorbito 9 motivo del ricorso;

udito l’Avvocato MANDARA Alfonso con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Antonella SEMINO, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PESATURO Ludovica difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.P., quale proprietaria di alcune porzioni di fabbricato rurale nel Comune di Zuccarello acquistate nel 1970 ed in atti specificamente individuate, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Savona C.G. e P.P..

L’attrice esponeva che i convenuti, a partire dal 1993, avevano eseguito negli immobili di loro proprietà, adiacenti ai propri, interventi che avevano pregiudicato i suoi diritti di confinante, in particolare con riferimento al piano terreno ed ai locali siti al primo piano. Chiedeva, quindi, che l’adito Tribunale – accertata l’esistenza del suo diritto di veduta e di luce nelle condizioni con cui lo aveva esercitato fino al 1993 e l’illegittimità delle condotte di predetti vicini, – condannasse quest’ultimi alla rimozione delle opere lesive con risarcimento dei danni.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza dell’avversa domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto, formulando, altresì, domanda riconvenzionale affinchè venisse accertato che essi avevano usucapito, per possesso ultraventennale e/o per destinazione del padre di famiglia, il diritto di mantenere in loco le strutturi corrispondenti alla situazione esistente, nonchè – in subordine – la costituzione in favore della loro proprietà ed a carico degli immobili della B. una servitù avente ad oggetto la posa in opera di infissi atti a sostenere una gronda.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 301/2009, accoglieva – per quanto di ragione – le domande dell’attrice, sostenendo che l’istruttoria espletata aveva confermato i fatti esposti in citazione, nel mentre rigettava le domande riconvenzionali dei convenuti.

Quest’ultimi interponevano appello avverso la decisione del Tribunale di prima istanza, della quale chiedevano la riforma.

Le parti eredi della B.P., deceduta, resistevano all’avverso gravame e svolgevano appello incidentale in ordine alla quantificazione dei danni effettuata dal Giudice di prime cure.

L’adita Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 89/2015, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva le domande in origine proposte dalla B., dichiarando che gli originari convenuti-appellanti avevano usucapito per possesso ultraventennale i diritti di mantenere le strutture realizzate nello stato in cui si trovavano al momento dell’instaurazione del giudizio con le relative servitù a carico dei beni B., con condanna delle parti appellate – appellanti incidentali alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della predetta sentenza della Corte territoriale ricorrono B.M. e G. con atto affidato a nove ordini di motivi e resistito con controricorso delle parti intimate.

Parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La censura è svolta sul prospettato presupposto che parti convenute non avrebbero svolto domanda con riferimento alle finestre di cui al piano terreno.

La difesa dei convenuti non avrebbe, insomma, proposto alcuna domanda in ordine alla dedotta violazione e – secondo parte ricorrente – la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione.

Tanto, in particolare, in quanto – sempre secondo la prospettazione delle odierne parti ricorrenti – gli appellanti odierni contoricorrenti avrebbero sollevato solo nel giudizio di appello una eccezione nuova e decisiva in relazione alla domanda formulata al punto 4 c) dell’atto di citazione in primo grado.

Trattavasi, tuttavia, di prospettazione dei convenuti-appellanti inerente, invero, la natura di veduta delle finestre comunque dotate di griglie a maglia fitta.

La censura non è, quindi, fondata.

Non ricorre, a proposito del profilo prospettato col motivo qui in esame, domanda nuova e, quindi, vizio di ultrapetizione.

Al riguardo deve osservarsi quanto segue.

L’allegazione, svolta nel corpo dell’atto di appello e relativa alla natura della veduta, consisteva in una difesa non soggetta al requisito di cui all’art. 345 c.p.c., nè costituiva una domanda nuova tale da comportare l’addotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il motivo, in quanto infondato, deve dunque essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., n. 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 (sempre in relazione alle suddette finestre di cui sub 1).

Secondo parti ricorrenti non sarebbe stata dichiarata l’inammissibilità d’ufficio della domanda nuova, degli appellanti, relativa alla finestra.

Il motivo, evidentemente collegato al precedente, non può essere accolto in virtù della già affermata inesistenza di una domanda nuova.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., sempre in relazione alla succitata finestra, sotto un ulteriore profilo.

Secondo la prospettazione di cui al motivo qui in esame sarebbe stata proposta solo nel giudizio di secondo grado eccezione relativa alla natura di luce e non di veduta della detta finestra.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., riguardo alla prospettata eccezione in ordine alla medesima suddetta finestra, che sarebbe stata inammissibilmente svolta solo nel giudizio di appello.

5.- Entrambi i suesposti motivi sub 3. e 4, possono essere trattati congiuntamente.

Essi vanno respinti per lo stesso ordine di argomentazioni innanzi già esposte sub 1.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., perchè non sarebbe stato erroneamente ritenuto come non contestato e, quindi, ammesso il fatto dell’esistenza di due finestre (quelle al piano terreno di cui al punto 4c) della citazione), in violazione delle distanze di legge.

Il motivo è duplicemente infondato.

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (reso sostanziale con la L. n. 69 del 2009) è, ex se, inapplicabile alla controversia in esame essendo stato il giudizio de quo introdotto con citazione del 10/10/1997.

In ogni caso va rimarcato che la odierne parti controricorrenti avevano ammesso l’esistenza delle aperture, ma non (ed è cosa ben diversa) la qualificazione giuridica delle stesse come luci irregolari.

Il motivo, in quanto infondato, va, dunque, respinto.

7.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, quanti alle opere di cui al piano terra.

Il motivo attiene, in sostanza, alla valutazione delle dichiarazioni rese in interrogatorio dai convenuti all’udienza del 13 luglio 2004 e, quindi, al preteso riverbero che da quella valutazione si sarebbe dovuto avere sulla qualificazione, come vedute o luci, delle finestre di cui in epigrafe si è ampiamente detto.

Orbene la qualificazione del carattere rivestito e della natura delle dette finestre è, innanzitutto, una attività di valutazione propria del Giudice del merito e sulla quale non appaiono, nella fattispecie e come pretesamente argomentato col motivo in esame, decisive le risultanze delle svolte prove orali.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

8.- Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle opere pretesamente lesive di cui al piano terreno.

La censura è svolta e si sostanzia, per espressa ammissione formulata nell’esposizione del motivo, in un preteso omesso o “insufficiente esame del fatto storico”.

Il motivo è, quindi, del tutto inammissibile facendo riferimento ad una pretesa insufficienza motiva che – di per sè sola – non costituisce più valida possibilità di esperimento di ricorso ai sensi e per i limiti di cui al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

9.- Con l’ottavo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, il tutto in relazione alle addotte opere lesive di cui al primo piano.

In particolare parti ricorrenti si riferiscono al fatto storico del sopralluogo effettuato del tecnico geom. V. del 9.11.1977 ed evidenziano come dall’esame dello stesso e di altra documentazione discenderebbe la decisiva conseguenza della non maturazione dei venti anni utili per l’usucapione.

Tale conseguenza e, quindi, il fatto che le opere per cui è controversia non erano state realizzate venti anni prima della citazione emergerebbero dal rapporto dei Vigili Urbani del Comune di Zuccarello del 3.6.1994 e dalla stessa concessione edilizia in sanatoria n. 219 del 1997, versati in atti.

Più in particolare, ancora, la sentenza impugnata ritiene trascorso il ventennio utile alla maturazione della affermata usucapione stimando tanto “dalla data di ultimazione del sopralluogo eseguito dal tecnico comunale”.

Senonchè tale sopralluogo, effettuato, come detto dal succitato geometra, avvenne nel novembre 1977.

Pertanto rispetto alla data del detto sopralluogo (9.11.1977) e tenuto conto che la citazione venne notificata il 13.10.1997 emergerebbe, quindi secondo i ricorrenti, l’insussistenza nell’ipotesi del trascorrere dell’indispensabile lasso di tempo dei venti anni necessario ed imprescindibile, nella fattispecie, al fine della valida affermazione dell’intervenuta usucapione.

Orbene, il predetto fatto storico, oggetto della denunciata omessa valutazione, non risulta essere stato preso in dovuta e puntuale considerazione al fine della decisione gravata. Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il Giudice del merito non può evitare di vagliare un fatto storico decisivo al fine della decisione di una controversia.

Per tale ragione ed in tal senso il motivo non può che essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale accolto motivo.

10.- Con il nono ed ultimo motivo del ricorso si deduce la violazione degli artt. 10 e segg. e art. 91 c.p.c., in relazione alla determinazione delle spese (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

L’accoglimento del predetto ottavo motivo comporta l’assorbimento del motivo in esame.

11.- La causa, per conseguente effetto di quanto già detto innanzi sub 9., va rimessa al Giudice del rinvio in dispositivo indicatoiche provvederà a definire il giudizio alla stregua di quanto innanzi affermato.

PQM

La Cort:

rigetta i primi sette motivi del ricorso, accoglie l’ottavo, assorbito il nono, cassa – in relazione al motivo accolto – la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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