Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26875 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26875 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SAISEB TOR DI VALLE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Pierluigi Piselli,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via G. Mercalli, n. 13;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

23,2)-1/3

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia
in data 19 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito l’Avv. Cataldo Scarpello, per delega dell’Avv. Pierluigi Piselli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto in
data 19 giugno 2012, in parziale accoglimento della domanda
di equa riparazione equa riparazione proposta, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla s.p.a. SAISEB per
l’eccessiva durata di un processo civile svoltosi dinanzi al
Tribunale e alla Corte d’appello di Roma, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 4.750, con gli interessi legali
dalla domanda al saldo, ponendo a carico dell’Amministrazione
la metà delle spese processuali (previa compensazione della
restante parte);
che la Corte d’appello – premesso che il processo presupposto venne instaurato con citazione del 24 novembre 1999 e
definito, in primo grado, con sentenza del 6 dicembre 2005, e

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ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che il processo d’appello venne promosso il 12 gennaio 2007 e,
a seguito di transazione del maggio 2008, fu rinunciato, in
fine, il 13 ottobre 2010 – ha rilevato che il giudizio a

quo

ha avuto una durata effettiva di nove anni e nove mesi, con

ragionevole quinquennale (per entrambi i gradi);
che – esclusa la configurabilità del danno patrimoniale la Corte d’appello ha liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, l’importo di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
società SAISEB ha proposto ricorso, con atto notificato il 31
gennaio 2013, sulla base di quattro motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo si censura violazione e falsa applicazione degli artt. 6, par. 1, e 13 della CEDU, nonché omessa ed insufficiente motivazione nella individuazione, da
parte della Corte d’appello di Perugia, del periodo di durata
del processo presupposto;
che, secondo la società ricorrente, il decreto impugnato
non avrebbe considerato, nella durata complessiva del procedimento, il periodo occorso per ottenere la soddisfazione del
credito risultante dalla sentenza, mentre avrebbe dovuto te-

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un’eccedenza di quattro anni e nove mesi rispetto al termine

nersi conto anche del periodo occorrente per l’esperimento
della procedura esecutiva;
che – si sostiene nel ricorso – la ricorrente, pur in presenza di una sentenza ad essa favorevole, non sarebbe stata in

propria controparte (un ente pubblico, il Comune di Agrigento) quanto ad essa dovuto in forza della sentenza di primo
grado, emessa dal Tribunale di Roma;
che il motivo è infondato;
che, infatti, in tema di equa riparazione per violazione
del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle
situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma
sovranazionale, sono “diritti e obblighi”; pertanto, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e
quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile,
devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi, con
l’ulteriore conseguenza che, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per
rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da
un canto, e di esecuzione, dall’altro) (Cass., Sez. Un., 24
dicembre 2009, n. 27365);

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concreto messa nella disponibilità di potere ottenere dalla

che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 2056 cod. civ.,
nonché dei principio espressi in sede comunitaria, nonché omessa e insufficiente motivazione) si lamenta che la Corte

la somma di appena euro 4.750, oltre interessi legali: non riconoscendo il danno patrimoniale (laddove, se il processo si
fosse svolto secondo i tempi ritenuti ragionevoli dalla Corte
di Strasburgo, la ricorrente avrebbe avuto fin dal novembre
2003 nelle proprie disponibilità un’ingente somma di danaro da
investire nella propria attività), e liquidando in maniera irrisoria il danno non patrimoniale;
che la censura è infondata;
che la Corte d’appello ha escluso l’indennizzabilità del
lamentato danno patrimoniale, richiesto in conseguenza del ritardo con il quale la controparte nel giudizio presupposto ha
pagato, rilevando che di quel danno “la ricorrente avrebbe dovuto chiedere il risarcimento alla controparte, delle conseguenze della cui inadempienza lo Stato non può essere chiamato
a rispondere”;
che, così decidendo, la Corte territoriale si è attenuta,
correttamente, al principio secondo cui il danno patrimoniale
da riparare non è quello – da inadempimento – di cui si controverte nella causa antecedente, il cui soddisfacimento dipende unicamente dall’esito della causa e il cui ritardo pre-

d’appello abbia liquidato in favore della società ricorrente

giudizievole può essere fatto valere nella causa suddetta, ma
unicamente lo specifico pregiudizio che sia causalmente derivato alla parte dal fatto che la controversia si è eccessivamente protratta nel tempo (Cass., Sez. I, 16 febbraio 2005, n.

che, per il resto, la critica articolata sul punto dalla
ricorrente (con richiami anche alla propria attività di impresa di costruzioni svolgente una rilevante attività imprenditoriale e all’impiego nel processo produttivo che essa avrebbe
fatto delle somme rivenienti dal processo presupposto) finisce
con il risolversi nella sostanziale e non consentita sovrapposizione del giudizio del giudice di legittimità a quello del
giudice di merito riguardo all’accertamento di fatto sulla insussistenza, nella specie, del nesso causale tra ritardo del
processo e danno patrimoniale lamentato;
che, quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale,
la determinazione effettuata (euro 1.000 per anno di ritardo)
rientra ampiamente nei parametri seguiti dalla giurisprudenza
di questa Corte in casi analoghi (Cass., Sez. I, 14 ottobre
2009, n. 21840; Cass., Sez. VI-1, 30 luglio 2010, n. 17922;
Cass., Sez. VI-1, 28 maggio 2012, n. 8471);
che il terzo motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art.

5-bis della legge n. 89 del 2001, così come modifi-

cato dal d.P.R. n. 115 del 2002, nonché dell’art. 6 della CEDU) censura l’insufficiente liquidazione delle spese proces-

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3118; Cass., Sez. VI-1, 29 luglio 2013, n. 18239);

suali, giacché, assumendo lo scaglione massimo in relazione al
valore della controversia, le spese di difesa avrebbero dovuto
ammontare ad euro 17.820;
che la censura è infondata;

nistero della giustizia è stata determinata in complessivi euro 800 (di cui euro 36,08 per esborsi, euro 350 per diritti ed
il resto per onorari), una cifra che rientra nei limiti della
tariffa professionale applicabile

ratione temporis

ed è con-

forme alle liquidazioni effettuate da questa Corte, che mediamente riconosce, in controversie analoghe, importi attorno a
complessivi euro 1.140 nell’intero (e qui, stante la compensazione di metà delle spese, è come se il giudice avesse liquidato, nell’intero, euro 1.600);
che il motivo muove dal presupposto che nella specie avrebbe dovuto tenersi conto del valore della domanda e del petítum
azionato in giudizio: ma si tratta di presupposto erroneo, avendo il giudice correttamente considerato il valore effettivo
della decisione adottata (Caso., Sez. Un., 11 settembre 2007,
n. 19014);
che il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dei principi indicati dalla Suprema Corte nella sentenza
delle Sezioni Unite 16 luglio 2008, n. 19499;
che il mezzo è privo di fondamento, perché il riconoscimento dei soli interessi legali (dalla domanda al saldo) è con-

che la metà delle spese processuali posta a carico del Mi-

forme al carattere indennitario dell’obbligazione de qua e alla costante giurisprudenza di questa Corte in tema di equa riparazione da violazione della ragionevole durata del processo
(Cass., Sez. I, 24 novembre 2005, n. 24756; Cass., Sez. I, 13

18150; Cass., Sez. I, 25 novembre 2011, n. 24962);
che il ricorso è rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI
La Corte rigetta il ricorso e

moTrvI
condanna la ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in euro 506,25 per compensi, oltre
alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

aprile 2006, n. 8712; Cass., Sez. I, 5 settembre 2011, n.

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