Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26875 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23122/2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in MESSINA, VIA SANTA

CECILIA ISOL. 116 N. 82, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

FIANNACCA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 79/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI MESSINA, emessa il

20/02/2013 e depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 20 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Messina, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 204/4/06 della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso di C.G. contro l’avviso di accertamento IVA 1992. La CTR rilevava che la pretesa erariale risultava fondata sulle verifiche espletate.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – il ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 112 e 132 c.p.c., D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 25) poichè la CTR ha omesso di pronunciare sulla sua richiesta di rideterminazione delle sanzioni, come formulata nelle more del giudizio di appello con atto depositato il 15 gennaio 2013.

Il motivo è fondato.

Va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del “favor rei” introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 è, secondo il successivo art. 25, comma 2, applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 cit.), anche d’ufficio ed in ogni stato e grado di giudizio, a condizione che vi sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo” (Sez. 5, n. 17069 del 2009 e successive conformi).

Pacifico che la CTR, anche d’ufficio, dovesse provvedere al riguardo e che non l’abbia fatto, ne consegue l’evidente sussistenza degli errores sia in procedendo sia in indicando in jure denunziati dal ricorrente.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina(anche per le spese del presente giudizio, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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