Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26875 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, s elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2217/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/04/2007, r.g.n. 3627/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO PUCCI per delega SANTE ASSENNATO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16.3 – 19.4.07 la Corte d’Appello di Napoli, in totale riforma della pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, rigettava la domanda con cui S.D. aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità ex L. n. 222 del 1984, con decorrenza 1.1.99.

Riteneva a riguardo la Corte territoriale che, sulla base degli stessi dati diagnostici contenuti nell’elaborato del c.t.u. (che, invece, aveva riconosciuto l’invalidità del S.) e in assenza dell’allegazione di aggravamenti intervenuti nelle more, dovesse escludersi che la malattia cardiaca e respiratoria (cui era stato attribuito rilievo preponderante rispetto alla malattia osteoarticolare, alla sindrome depressiva ansiosa endoreattiva e alla gastrite antrale), fosse di incidenza tale da superare la soglia per il riconoscimento dell’invalidità.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il S. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l’INPS. Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia disposto nuova c.t.u. pur dissentendo dalle conclusioni dell’elaborato peritale: ancor più tale rinnovo sarebbe stato doveroso per avere i giudici d’appello sottostimato le patologie accertate e per aver ritenuto emendabile mediante apposita dieta l’eccesso ponderale del S., con positivi effetti sull’apparato respiratorio e osteo articolare.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ancora, di violazione di legge e di vizio di motivazione circa la mancata ammissione di nuova c.t.u., che sarebbe stata necessaria pure in grado d’appello ex art. 437 c.p.c., comma 2 in ossequio al principio di ricerca della verità materiale, anche perchè era stato lo stesso istituto appellante a sollecitarla lamentando la superficialità e la poca precisione della relazione peritale sul piano diagnostico e medico- legale; in altre parole, sostiene il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale, se può in astratto essere sufficiente per contraddire le conclusioni del c.t.u., è però carente al fine di accertare la verità sulle condizioni cliniche del periziato. Infine, prosegue il ricorrente, l’impugnata sentenza è censurabile anche sul piano medico-legale per aver sottostimato l’incidenza della bronchite cronica e dell’ipertensione arteriosa del S..

I motivi sopra riassunti – da esaminarsi congiuntamente perchè intimamente connessi – sono infondati.

Invero, per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, Cass. 17.12.2010 n. 25569), cui va data continuità, il giudice d’appello, pur se tenuto a motivare adeguatamente, secondo un tipico apprezzamento di fatto, il proprio eventuale disaccordo rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio del primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, dovendo soltanto prendere in considerazione i rilievi tecnico-valutativi mossi dall’appellante (l’INPS, come avvenuto nel caso di specie).

Sempre alla luce del summenzionato orientamento di questa S.C., la decisione -anche solo implicita – di non disporre una nuova indagine non è sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici, come – appunto – avvenuto nel caso per cui è processo.

2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Non è dovuta pronuncia sulle spese, giacchè il ricorso introduttivo della lite è stato depositato anteriormente alla novella dell’art. 152 disp. att. c.p.c. di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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