Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26874 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26874 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
GIORGI Eleonora, GIORGI Angelo e PULIZZI Maria, rappresentati
e difesi, in forza di procura a margine del ricorso, dall’Avv.
Maria Laura Passanante,

con domicilio, per legge, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura genera-

le dello Stato, e presso gli Uffici
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

di questa domiciliato in

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta in data 28 giugno 2012 (n. 426/12 Rep.).
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 28 giugno 2012, ha, per quel che qui rileva, rigettato la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Eleonora Giorgi, da Angelo
Giorgi e da Maria Pulizzi, in proprio e nella qualità di eredi
di Salvatore Giorgi, per l’eccessiva durata di un procedimento
di esecuzione forzata immobiliare a carico del loro congiunto,
iniziato con atto di pignoramento del 1984 e dichiarato estinto con ordinanza del giudice dell’esecuzione in data 28 dicembre 2010;
che la Corte territoriale ha innanzitutto rilevato che Eleonora Giorgi, Angelo Giorgi e Maria Pulizzi – i quali non si
sono costituiti dopo la morte del rispettivo padre e marito,
Salvatore Giorgi, né hanno partecipato personalmente alla procedura – non hanno comprovato di avere accettato l’eredità del

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ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

de cuius, gravata dagli ingenti debiti per cui era in corso la
procedura;
che la Corte territoriale ha aggiunto che, fino alla data
del decesso del de cuius, avvenuta il 21 aprile 2001, la pro-

si prendere in considerazione il periodo anteriore alla produzione documentale ipocatastale (avvenuta il 18 dicembre 1993),
e dovendosi detrarre, dalla durata complessiva, oltre ai cinque anni che rappresentano il termine di durata ragionevole,
anche un anno per il ritardo determinato dall’infruttuoso esito di tre tentativi di vendita e sei mesi per i rinvii richiesti dai creditori;
che per la cessazione del decreto della Corte d’appello i
Giorgi e la Pulizzi hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 gennaio 2013, sulla base di un motivo;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione dell’art. 2 della legge
n. 89 del 2001, degli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) i ricorrenti si dolgono
della esclusione dell’equa riparazione, nonostante la lunga
durata della procedura esecutiva immobiliare, sia in qualità

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cedura esecutiva ha avuto una durata ragionevole, non potendo-

di eredi di Salvatore Giorgi (per il periodo dal 20 dicembre
1984 al 21 aprile 2001, data della morte del

da culus), sia,

in proprio, dal periodo dal 21 aprile 2001 alla data (28 dicembre 2010) di estinzione della procedura esecutiva;

la, è inammissibile;
che la Corte territoriale ha rilevato che Eleonora Giorgi,
Angelo Giorgi e Maria Pulizzi non hanno comprovato se, ed eventualmente, chi ha assunto la qualità di erede del debitore
esecutato Salvatore Giorgi, facendo derivare da ciò il rigetto
della domanda di equa riparazione, per difetto di titolarità
attiva del rapporto in capo ai richiedenti;
che questa ratio decidendi

di per sé idonea a sostenere

il decreto impugnato – non è idoneamente censurata dai ricorrenti, i quali non deducono come, dinanzi alla Corte territioriale, abbiano dimostrato la loro qualità di eredi del de
cuius:

una qualità che era contestata, avendo il Ministero

convenuto chiesto che si accertasse, accanto alla “sussistenza
delle condizioni di ammissibilità della domanda”, “la legittimazione attiva dei ricorrenti”;
che i ricorrenti si limitano, in questa sede, ad asserire
di “essere rimasti nel possesso dei beni pignorati” e che “tale circostanza porta alla considerazione e conclusione della
accettazione degli stessi dell’eredità del loro congiunto”,

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che il motivo, nella duplicità dei punti in cui si artico-

così finendo per devolvere a questa Corte un accertamento in
fatto che fuoriesce dall’ambito del giudizio di legittimità;
che il ricorso è rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute
dal Ministero controricorrente, che

liquida in euro 293 per

compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 5 novembre
2013.

dispositivo, seguono la soccombenza.

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