Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26874 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22894/2014 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 30,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MICHELE PALUMBO, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1314/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA, emessa il 29/01/2014 e depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 29 gennaio 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 30/22/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso per cassazione di C.G. contro le cartelle di pagamento IVA e altro 2001, 2002, 2003, La CTR osservava in particolare che, contumace in primo grado, l’Ente impositore appellante aveva prodotto nel secondo grado del giudizio, come era sua facoltà D.Lgs. n. 546 del 1992, i documenti attestanti l’avvenuta notificazione degli “atti presupposti” delle cartelle impugnate, così provando tale circostanza, la cui negazione era stato il motivo del ricorso del contribuente, quindi in assenza di difesa e controprova da parte dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, dell’ accoglimento del ricorso stesso da parte del primo giudice.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.
L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.
Il ricorso si palesa infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del divieto dello jus novorum in appello, così potendosi ritenere che censuri la sentenza per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare instaura una relazione ermeneutica tra i due commi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, affermando che il limite generale di produzione di nuove prove in appello debba considerarsi interpretativamente esteso anche alla specifica ipotesi delle nuove produzioni documentali. Evoca peraltro anche il principio della tempestività delle produzioni documentali D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 1, in quanto applicabile anche al grado di appello.
La censura risulta infondata.
Si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità che “In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (Sez. 6-5, n. 22776 del 2015) e ciò peraltro è pienamente conforme alla “lettera” delle norma processuale oggetto dell’interpretazione.
A fronte della chiarezza dell’enunciato, le ragioni addotte dal ricorrente risultano inconsistenti ovvero, relativamente al richiamo relativo alla tempestività delle produzioni documentali, non pertinenti alla fattispecie processuale concreta. Infatti è pacifico che l’appellante ha depositato i (nuovi) documenti de quibus contestualmente alla costituzione in appello.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè, appellante la sola Agenzia delle entrate, la CIR avrebbe disposto favorevolmente anche nei confronti degli altri Enti creditori, contumaci in primo grado e non appellanti.
Anche questa censura risulta infondata.
Dal tenore della sentenza è infatti chiaro ed univoco che viene accolto l’unico appello proposto ossia quello dell’Agenzia delle entrate; che perciò la sentenza di primo grado è passata in giudicato nei confronti degli altri Enti Creditori (Comune di Santa Marinella; Camera di Commercio di Roma).
Pertanto nessun vizio di ultrapetizione è ravvisabile nella pronuncia impugnata.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese processuali stante la costituzione tardiva dell’Agenzia delle Entrate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016