Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26874 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PROIETTI MASSIMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 24/04/2007, r.g.n. 1071/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 7.2 – 24.4.07 la Corte d’Appello di Perugia rigettava l’appello proposto da A.P. nei confronti di INPS e INAIL nonchè della Basell Poliolefine Italia S.p.A. (alle dipendenze della quale aveva lavorato) contro la sentenza con cui il Tribunale di Terni aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della maggiorazione pensionistica di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come modificato ex L. n. 271 del 1993.

Ritenevano i giudici del merito – sulla scorta delle prove testimoniali e dell’espletata c.t.u. – che la concentrazione di fibre di amianto cui era stato esposto il lavoratore, nell’espletare mansioni di disegnatore tecnico e progettista, era risultata di gran lunga inferiore alle 11 ff/l valore soglia previsto dalla normativa in materia.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ A. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l’INPS, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Gli intimati INAIL e Basell Poliolefine Italia S.p.A. non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ha recepito la c.t.u.

giudicando, nel contempo, apodittica e generica la critica svolta nel proprio atto d’appello dall’ A., che – al contrario – sulla base delle considerazioni svolte dal proprio consulente aveva evidenziato che le mansioni di disegnatore tecnico e progettista richiedevano una prolungata presenza all’interno dei reparti e presso gli impianti di produzione, coibentati con amianto, in stretta collaborazione con i manutentori impegnati in operazioni di pulizia dei macchinari; d’altronde, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, il teste M. aveva riferito d’una assidua presenza dell’ A. per circa un anno e mezzo presso la vecchia centrale termica in via di smontaggio, il teste L. aveva dichiarato che per circa tre anni il ricorrente aveva fatto parte della squadra di emergenza e che in quel periodo aveva eseguito anche lavori manuali e il teste Ma. aveva affermato che l’ A. aveva altresì espletato mansioni di operaio manutentore per circa due anni.

1.2. Il motivo è inammissibile perchè, essendo stato formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di deposito dell’impugnata sentenza), si sarebbe dovuto concludere, per costante giurisprudenza di questa S.C., con un momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1. 10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^ 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^ 30.12.09 n. 27680), il che non è avvenuto.

A ciò si aggiunga che la censura si dilunga su differenti valutazioni del materiale probatorio acquisito in corso di causa sollecitandone una nuova lettura in punto di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 186 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., commi 2 e 3 per mancato rinnovo della consulenza tecnica, visti gli errori e le incongruenze dell’elaborato peritale, viziato dall’avere il c.t.u. sottostimato la concentrazione di fibre di amianto, senza neppure tener conto del fatto che il disegnatore era presente sugli impianti per almeno metà del proprio tempo lavorativo.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè – anche a tacer d’altro – non si conclude con il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. 3.1. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, giacchè il ricorso introduttivo della lite è stato depositato anteriormente alla novella dell’art. 152 disp. att. c.p.c. di cui al D.L. 30 novembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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