Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26873 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26873 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
LOVITO Grazia Teresa, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Rodolfo Brognieri, con domicilio eletto presso la famiglia Sarli-Locci in
Roma, piazza Verbano, n. 26;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro in data 21 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 21 giugno 2012, ha rigettato per improponibilità – per
mancata presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio
presupposto, ai sensi dell’art, 54, coma 2, del d.l. 112 del
2008 – la domanda di equa riparazione proposta in data 6 settembre 2011, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
Grazia Teresa Lovito per l’eccessiva durata di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Potenza dal dicembre 1995
al 10 marzo 2011;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
Lovito ha proposto ricorso, con atto notificato il l ° dicembre
2012, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di
una motivazione in forma semplificata;

ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che con il primo motivo ci si duole che la Corte
d’appello, nel dichiarare improponibile la domanda, abbia applicato retroattivamente la disciplina che impone la presentazione dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo;

presentata istanza di discussione con prelievo sin dal 1995 e
che tale domanda non ha mai esaurito i propri effetti;
che con il terzo motivo si sostiene che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo non potrebbe determinare la
totale vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo amministrativo, agendo, al
più, limitatamente al periodo successivo all’entrata in vigore
della norma introduttiva del presupposto processuale;
che il secondo motivo, il cui esame carattere assorbente,
è infondato, posto che l’istanza di prelievo presentata nella
cancelleria del TAR della Calabria il 4 dicembre 1995 si riferisce, non alla discussione del merito della causa, ma
all’esame della sospensiva;
che gli altri motivi sono del pari infondati, giacché, in
tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo
amministrativo, ai sensi dell’art. 54, coma 2, del d.l. n.
112 del 2008, come modificato dall’art. 3, coma 23,
dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione
dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della do-

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che il secondo mezzo si fa rilevare che nella specie fu

manda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 febbraio 2013, n.
3740);
che, pertanto, correttamente la domanda di equa riparazione

dizio dinanzi al TAR era ancora in corso alla data del 16 settembre 2010, essendo questo stato definito con sentenza del
marzo 2011;
che sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità,
essendo sia la decisione impugnata che il ricorso anteriori
alla sentenza di questa Corte (la n. 3740 del 2013) di cui qui
è stata fatta applicazione.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

è stata rigettata per improponibilità, e ciò in quanto il giu-

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