Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26872 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26872 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
senten:a CO,, motiva:ione
sentplificata

sul ricorso proposto da:

GATTO Cosimo (GTT CSM 41A02 H224J), rappresentato e difeso,
per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati
Domenico Polimeni e Attilio Cotroneo, presso lo studio dei
quali in Roma, via Ludovisi n. 36, è elettivamente
domiciliato;
ricorrente
contro
((
\
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –

231-`4 3

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro
depositato in data 27 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito l’Avvocato Domenico Polimeni;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto

che la Corte d’appello di Catanzaro,

giudicando in sede di rinvio per effetto della sentenza n.
12608 del 2011 di questa Corte, ha accolto parzialmente la
domanda di equa riparazione proposta da Gatto Cosimo nei
confronti del Ministero della giustizia e ha liquidato in
favore del ricorrente un indennizzo di euro 3.250,00 oltre
agli interessi legali dalla data della domanda al saldo, e
ha compensato per metà le spese del procedimento,
liquidate, quanto ai due giudizi di merito in euro 22,00
per esborsi, euro 115,00 per diritti e euro 175,00 per
onorario e, quanto al giudizio di legittimità in
complessivi euro 400,00 oltre accessori, disponendo la
distrazione delle spese in favore dei difensori
antistatari;

Stefano Petitti;

che per la cassazione di questo decreto Gatto Cosimo ha
proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati
da memoria;
che

l’intimato

Ministero

ha

resistito

con

Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce
violazione dei minimi tariffari, sostenendo che per una
causa di valore di euro 3.250,00, gli onorari non avrebbero
potuto essere inferiori a euro 500,00 e i diritti a euro
756,00;
che con il secondo motivo di ricorso si deduce la
violazione degli articoli 91, comma 1 e 92, comma secondo,
cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello disposto la
compensazione per metà delle spese processuali, violando il
principio della soccombenza e l’art. 92, nella versione
ratione temporis

applicabile alla controversia, che

consentiva la compensazione delle spese solo in presenza di
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione;
con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione
degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, rilevando che la compensazione delle spese

controricorso.

renderebbe meno effettiva la tutela apprestata alla parte
che agisce in equa riparazione;
che con il quarto motivo si denuncia vizio di
motivazione in ordine alla disposta compensazione;

attiene alla determinazione delle spese legali, questa
Corte, allorquando decide nel merito ai sensi dell’art. 384
cod. proc. civ. le controversie di cui alla legge n. 89 del
2001, è solita liquidare, con riferimento a controversie il
cui valore sia compreso, in relazione al

decisum,

tra euro

2.600,00 ed euro 5.200,00 – come nella specie – un importo
di euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro 445,00
per diritti ed euro 378,00 per onorari;
che, dunque, la Corte d’appello di Catanzaro,
liquidando per entrambi i giudizi di merito la somma di
euro 115,00 per diritti e di euro 175,00 per onorari, ha
complessivamente violato i minimi tariffari sulla base dei
quali è stato elaborato il conteggio delle somme dovute;
che il secondo, il terzo e il quarto motivo sono
infondati;
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni per cui ha
ritenuto di compensare per metà le spese di lite,
ravvisandole nella parziale soccombenza del ricorrente nei
motivi del ricorso per cassazione, e dunque

che il primo motivo è fondato, atteso che, per quanto

nell’accoglimento della domanda in misura inferiore a
quella pretesa;
che tale statuizione risponde al costante orientamento
di questa Corte che ha affermato in più occasioni che la

domanda giudiziale non integra gli estremi della reciproca
soccombenza, ma ugualmente, con valutazione discrezionale
incensurabile in Cassazione purché adeguatamente motivata,
il giudice ne può tener conto ai fini della compensazione,
totale o parziale, delle spese (Cass. n. 16526 del 2005);
che il ricorrente, del resto, non svolge specifiche
deduzioni in ordine alla non configurabilità, nel caso di
specie, di un non integrale accoglimento della domanda
proposta;
che, dunque, in accoglimento del primo motivo di
ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato
limitatamente al capo relativo alla determinazione delle
spese dei due giudizi di merito;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi a liquidare le spese dei due giudizi
di merito, ciascuno nella misura di euro 873,00, di cui
euro 50,00 per esborsi, euro 445,00 per diritti ed euro
378,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di
legge;

riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la

che il Ministero della giustizia deve quindi essere
condannato al pagamento delle spese dei giudizi di merito
come ora determinate;
che,

quanto

al

giudizio

di

legittimità,

in

sussistono giusti motivi per compensare nella misura della
metà le spese, che si liquidano, per l’intero, in euro
292,50 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi e
agli accessori di legge;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore dei difensori del ricorrente, Avvocati Domenico
Polimeni e Attilio Cotroneo, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la
causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al
pagamento delle spese dei due giudizi di merito, ciascuno
nella misura di euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
euro 445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari, oltre
spese generali e accessori di legge, ferma la statuizione
relativa alle spese del primo giudizio di cassazione,
nonché al pagamento di metà delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida per l’intero in euro
506,25 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi e
agli accessori di legge, dichiarando compensata la restante

6

considerazione del parziale accoglimento del ricorso,

metà. Dispone la distrazione delle spese come liquidate in
favore dei difensori del ricorrente,

Avvocati

Domenico

Polimeni e Attilio Cotroneo, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

il 5 novembre 2013.

Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,

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