Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26872 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. I, 23/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 23/10/2018), n.26872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25645/2014 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone

n. 169, presso lo studio dell’avvocato Sulli Renata, rappresentata e

difesa dagli avvocati De Luise Fulvio, Porta Olga, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.a., subentrata ad Equitalia Polis S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Premuda n. 1/a, presso lo studio

dell’avvocato Diddoro Roberto, rappresentata e difesa dall’avvocato

Polisi Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2018 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo di ” R.M., quale liquidatrice della cancellata società (OMISSIS) srl” avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che in data 04/04/2014, su istanza di Equitalia Sud S.p.a., ha dichiarato il fallimento di detta società.

2. Alla luce del contenzioso tributario pendente avverso le cartelle esattoriali notificate alla società debitrice ed alla “Nuovo Sole srl, società beneficiaria della cessione di azienda”, il giudice a quo ha accertato la legittimazione attiva del creditore istante, il superamento della soglia prevista dalla L. Fall. art. 15, u.c. e la “palese esistenza dello stato di insolvenza”, stanti “la sussistenza del credito, il suo mancato pagamento, la messa in liquidazione della società e la totale assenza di attivo nel bilancio di liquidazione”.

3. R.M. ha impugnato la sentenza con ricorso affidato a cinque motivi, cui Equitalia Sud S.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso si contesta la sentenza impugnata “Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con riguardo: 1) alla chiusura del fallimento “per la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo”; 2) alla chiusura dei bilanci “dal 2006 alla cessazione… con un forte utile societario”; 3) alla notifica di una cartella esattoriale “anche alla Nuovo Sole srl, quale responsabile in solido con la società (OMISSIS) srl, per l’avvenuta scissione societaria”.

2. Il quarto mezzo prospetta una “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto” sulla legittimazione attiva di Equitalia L. Fall., ex art. 6, emergendo dal contenzioso tributario che “il presunto credito di Euro 13.319.61 non solo è contestato, ma allo stato stante l’esecutività della sentenza di primo grado non è neanche dovuto”.

3. L’ultimo motivo contiene una duplice doglianza, “Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e Per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, avendo la Corte d’Appello “omesso di decidere sul legame derivante dalla scissione societaria tra la Nuovo Sole e la (OMISSIS)” ed erroneamente considerato “le cartelle impugnate dalla (OMISSIS) e dalla Nuovo Sole come aventi ad oggetto tributi diversi”.

4. Al di là dei vari profili di inammissibilità dei singoli motivi evidenziati dalla controricorrente, il ricorso va preliminarmente dichiarato inammissibile a causa della sua tardiva notifica.

5. Invero, dagli atti di causa risulta che la sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante – a cura della cancelleria, a mezzo PEC “ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16” – in data 25/08/2014, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dalla medesima ricorrente in data 24-27/10/2014, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dalla L. Fall., art. 18, comma 14 e ciò anche a prescindere dal principio per cui “la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla L. L. n. 742 del 1969, art. 1, non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della citata legge, in relazione all’art. 92 ord. giud., approvato con R.D. n. 12 del 1941) alle “cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento”, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio, sicchè neppure opera con riguardo al ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto pronunciata in sede d’appello avverso la dichiarazione di fallimento” (Sez. 1, 15/01/2016 n. 622).

6. Sul punto è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte per cui “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.” (Sez. 1, Sent. n. 10525 del 2016; conf. Sez. 6-1, ord. 30/01/2017 n. 2315; Sez. 1, sent. 20/04/2017 n. 9974; Sez. 1, ord. 09/10/2017 n. 23575, ove si precisa che “il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione”; cfr. in precedenza Cass. n. 23526/14 con riguardo all’impugnazione in cassazione ex art. 348-ter c.p.c.).

7. E’ stato infatti chiarito che il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2 (introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45,comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014), in vigore dal 19 agosto 2014 – in base al quale “Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.” riguarda solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte, e non incide invece sulle norme processuali, di carattere derogatorio e speciale, in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto la L. Fall., art. 18, ove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si reputa che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr. L. Fall., art. 99, u.c. e art. 348-ter c.p.c., art. 669-terdecies c.p.c., comma 1 e art. 702-quater c.p.c.).

8. In tali casi – e con riguardo al periodo successivo alla sua entrata in vigore (Cass. 23575/2017 cit.) – resta dunque ferma la disciplina generale di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 (convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012) che, modificando l’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, ha disposto – per quanto qui rileva – che il biglietto di cancelleria deve contenere “il testo integrale del provvedimento comunicato” (comma 3, lett. c) e che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (comma 4).

9. “Nè potrebbe sostenersi” – come precisato da Cass. 9974/2017 cit. – “la decorrenza del termine dalla data dell’avvenuta notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra tale attività e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, in forza del D.L. n. 179 del 2012, art. 14, comma 4, cit., “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi…” di talchè la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all’atto della cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli effetti della pronuncia in oggetto”.

10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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