Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26872 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23634-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT

62, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPAGNA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via dei PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

avverso la sentenza n. 1209/37/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

RI’,GIONALE di ROMA, del 9/02/2015 depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

M.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso altra sentenza resa dalla CTC, che aveva annullato la decisione della commissione tributaria di secondo grado di Roma, ritenendo congruo il valore di un compendio immobiliare oggetto di negoziazione come dichiarato dal contribuente.

Secondo la CTR l’errore revocatorio prospettato dal contribuente, sotto il duplice profilo rappresentato dall’esistenza di giudicato esterno di riflesso formatosi anteriormente alla decisione della CTC – sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Roma che aveva annullato lo stesso avviso di accertamento nei confronti di Mi.An. – del quale lo stesso era venuto a conoscenza in epoca successiva alla decisione oggetto di revocazione e del reperimento postumo di un documento decisivo per la risoluzione della controversia era inammissibile, non potendo quel giudicato spiegare effetti nei confronti di soggetto estraneo al medesimo giudizio.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere deciso con motivazione semplificata.

Il ricorso, con il quale si deduce la violazione del giudicato riflesso formatosi in epoca precedente alla sentenza della CTC, è manifestamente infondato.

Correttamente il giudice di merito ha escluso la ricorrenza dei presupposti della revocazione, avendo la parte contribuente invocato un giudicato che aveva riguardato altre parti e senza perciò considerare che in tema di revocazione, perchè una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti – Cass. n. 14719/2013, Cass. n. 23815/2012 -. L’eccezione di giudicato da parte del debitore estraneo alla lite poteva del resto essere proposta in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTC proprio per paralizzare la pretesa dell’ufficio, essendosi formata in epoca successiva alla definizione del giudizio innanzi alla CTC – Cass. n. 14696/2008; Cass. n. 8816/2012 – purchè non fondata su motivi personali.

Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente anche in memoria, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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