Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26871 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26871 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
senten:a con motiva:ione
sempltficata

sul ricorso proposto da:

PUBLIEMME s.r.l. (02259260798). in persona del legale
rappresentante

pro tempore,

rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Aldo
Luigi Cucinella, Olga Durante, Manca Inzillo e Vincenzo
Cantafio, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore,

in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Data pubblicazione: 29/11/2013

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è domiciliato per legge;
– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 10 gennaio

2012 presso la Corte d’appello di Salerno, Publiemme s.r.l.
chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo
iniziato il 18 novembre 2005 ed ancora pendente alla data
della domanda;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il processo
presupposto, durato sei anni e due mesi circa sino alla
data della domanda, avesse avuto una durata irragionevole
di tre ani e due mesi, in relazione ai quali liquidava la
somma di euro 3.172,60, oltre agli interessi legali dalla
domanda al saldo, applicando il criterio di liquidazione di
euro 1.000,00 per ciascuno degli anni di ritardo;

depositato in data 10 luglio 2012.

compensava interamente tra le parti le spese del giudizio
in considerazione della mancata costituzione del Ministero
e della natura necessaria del procedimento;
che per la cassazione di questo decreto Publiemme

che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato in entrambi i giudizi atto
di costituzione ai fini della partecipazione alla
discussione.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con i due motivi di ricorso la ricorrente si duole
della disposta compensazione delle spese, sia sotto il
profilo della violazione di legge che sotto quello del
vizio di motivazione;
che il ricorso è fondato;
che invero la Corte d’appello ha disposto la
compensazione delle spese in considerazione
dell’atteggiamento non oppositivo tenuto dal Ministero, ma
tale ragione non è idonea a giustificare una deroga al
criterio della soccombenza nei giudizi di equa riparazione,
atteso che la mancata opposizione da parte
dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può
giustificare detta regolazione (Cass. n. 901 del 2012);

s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

che pertanto il ricorso va accolto;
che

tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi a liquidare le spese del giudizio di

445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari;:
che quindi il Ministero dell’economia e delle finanze
deve essere condannato al pagamento, in favore della
società ricorrente, delle spese liquidate nel complessivo
importo di euro 873,00, oltre alle spese generali e agli
accessori di legge;
che alla ricorrente competono altresì le spese del
giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 292,50,
per compensi, oltre agli accessori di legge e ad euro
100,00 per esborsi;
che le spese del giudizio di merito, come liquidate,
devono essere distratte in favore dei difensori della
ricorrente, Avvocati Olga Durante, Maria Caterina Inzillo,
Vincenzo Cantaf io, Gianpiero Galasso e Riccardo Saini, e
quelle del giudizio di legittimità in favore degli Avvocati
Aldo Luigi Cucinella, Olga Durante, Manica Inzillo e
Vincenzo Cantaf io, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La

Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto

impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo

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merito in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro

nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito,
che liquida in euro 873,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
euro 445,00 per diritti ed euro 378,00 per onorari, oltre

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 292,50, per compensi, oltre agli accessori
di legge e ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la
distrazione delle spese del giudizio di merito in favore
dei difensori della ricorrente, Avvocati Olga Durante,
Maria Caterina Inzillo, Vincenzo Cantaf io, Gianpiero
Galasso e Riccardo Saini, e di quelle del giudizio di
legittimità in favore degli Avvocati Aldo Luigi Cucinella,
Olga Durante, Manica Inzillo e Vincenzo Cantaf io, per
dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

alle spese generali e agli accessori di legge, nonché al

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