Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26871 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.22/12/2016), n. 26871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13784-2015 proposto da:
EDILPAGLIARA SNC DI P.P. C., in persona del socio
amministratore, legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GAVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO
COSCINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10086/47/2014 della COMMISSIONI. TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI, del 14/11/2014 depositata il 20/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Edilpagliara snc di P.P. e c. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR della Campania indicata in epigrafe, che ha confermato la legittimità dell’accertamento relativo alle verifiche fondate su conti correnti bancari per gli anni 2006, 2007 e 2008 escludendo taluni importi rispetto a quelli indicati dall’Ufficio.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, è manifestamente infondato, non ricorrendo l’ipotesi di motivazione apparente rispetto alla decisione impugnata che, al contrario, fonda il proprio assunto su elementi documentali emersi dalla verifica dei conti correnti della società e ritenuti utilizzabili anche nei confronti del socio.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1973, art. 51, comma 2, n. 2, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione si un fatto controverso è manifestamente inammissibile, intendendo prospettare un’inammissibile sindacato di questa Corte sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio di omessa motivazione, è inammissibile. Ed invero, la parte ricorrente deduce un vizio di motivazione della sentenza per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ancorchè la censura tenda a prospettare l’omessa pronunzia del giudice di appello su una domanda che andava prospettata vuoi sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ovvero sotto quello della violazione di legge. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016