Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26870 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26870 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:
CANOVAI Gilberto (CNV GBR 42P16 H501X),

rappresentato e
•■•■

•••

difeso, per procura speciale” a margine del ricorso,
dall’Avvocato Stefania Iasonna, presso lo studio della
quale in Roma, Via Atanasio Kircher n. 7, è elettivamente
domiciliato;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno
depositato in data 9 maggio 2012.
Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

sentito

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Ritenuto

che, con ricorso depositato in data 9 marzo

2011 presso la Corte d’appello di Salerno, Canovai Gilberto
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio di appello iniziato
dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia nel 1986 e definito
in primo grado con sentenza depositata il 6 maggio 2011;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il ritardo di
cui tenere conto fosse di ventuno anni e sei mesi circa, in
relazione ai quali riconosceva al ricorrente un indennizzo
di euro 21.508,19, oltre agli interessi legali dalla
domanda al saldo, compensando le spese di lite;
che per la cassazione di questo decreto Canovai
Gilberto ha proposto ricorso sulla base di un motivo;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla discussione.

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Stefano Petitti;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si

avendo la Corte d’appello accolto integralmente la domanda;
che il ricorso è fondato;
che la Corte d’appello ha disposto la compensazione
delle spese di lite rilevando che l’indennità di cui alla
legge n. 89 del 2001 non può essere accolta se non previo
provvedimento giudiziario e che l’amministrazione convenuta
non aveva sollevato alcuna contestazione specifica in
ordine alla configurabilità dell’avverso diritto;
che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo
vigente, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre
gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione, il giudice può compensare parzialmente o per
intero le spese tra le parti;
che appare sussistente il denunciato vizio di
motivazione, atteso che la Corte d’appello ha disposto la
compensazione delle spese in considerazione
dell’atteggiamento non oppositivo tenuto dal Ministero, ma
tale ragione non è idonea a giustificare una deroga al
criterio della soccombenza nei giudizi di equa riparazione,
atteso che la mancata opposizione da parte

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duole della disposta compensazione delle spese di lite pur

dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può
giustificare detta regolazione (Cass. n. 901 del 2012);
che pertanto il ricorso va accolto;
che tuttavia,

non essendo necessari ulteriori

merito, provvedendosi a liquidare le spese del giudizio di
merito in euro 1.140,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
euro 600,00 per diritti ed euro 490,00 per onorari;
che quindi il Ministero della giustizia deve essere
condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle
spese liquidate nel complessivo importo di euro 1.140,00,
oltre alle spese generali e agli accessori di legge;
che al ricorrente competono altresì le spese del
giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 292,50,
per compensi, oltre agli accessori di legge e ad euro
100,00 per esborsi;
che le spese come liquidate devono essere distratte in
favore del difensore del ricorrente, Avvocato Stefania
Iasonna, per dichiarato anticipo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato limitatamente alla censura accolta e, decidendo
nel merito, condanna quindi il Ministero della giustizia al
pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida
in euro 1.140,00, di cui euro 50,00 per esborsi, euro

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accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel

600,00 per diritti ed euro 490,00 per onorari, oltre alle
spese generali e agli accessori di legge, nonché al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 292,50, per compensi, oltre agli accessori

distrazione delle

spese

come liquidate in favore del

difensore del ricorrente, Avvocato Stefania Iasonna, per
dichiarato anticipo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

di legge e ad euro 100,00 per esborsi. Dispone la

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