Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26870 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13782-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVEZZANA 6,

presso lo studio dell’avvocato ARNALDO COSCINO, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

avverso la sentenza n. 10087/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 14/11/2014 depositata i120/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 P.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Campania indicata in epigrafe che ha determinato il reddito del contribuente da assoggettare a tassazione sulla base di quello definito nei confronti della società Edil P. snc – della quale il predetto era socio con quota pari al 95 % – per gli anni 2007 e 2008, sulla base delle verifiche effettuate sui conti correnti della società.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, è manifestamente infondato, non ricorrendo l’ipotesi di motivazione apparente rispetto alla decisione impugnata che, al contrario, fonda il proprio assunto su elementi documentali emersi dalla verifica dei conti correnti della società e ritenuti utilizzabili anche nei confronti del socio.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso è manifestamente inammissibile, intendendo prospettare un’inammissibile sindacato di questa Corte sugli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio di omessa motivazione, è inammissibile. Ed invero, la parte ricorrente deduce un vizio di motivazione della sentenza per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ancorchè la censura tenda a prospettare l’omessa pronunzia del giudice di appello su una domanda che andava prospettata vuoi sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 ovvero sotto quello della violazione di legge. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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