Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26870 del 22/10/2019

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 22/10/2019), n.26870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13925-2015 proposto da:

RCE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADOERO 67, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUCA PASCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MUSIO;

– ricorrente –

contro

SECAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORLONIA, 33, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANA GARGIULI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO MURINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione dei 6 luglio 1999 l’attore esponeva di avere concluso in data 19 febbraio 1997 con il convenuto il contratto di compravendita della vettura Maserati Biturbo tg. turbo tg. (OMISSIS) versando la somma di Lire 16.000.000; esponeva di essere stato nella impossibilità di usure l’auto causa l’inadempimento della Secar S.r.l. che non aveva curato tempestivamente le pratiche relative alla consegna dei documenti per il trasferimento della proprietà, pur avendone assolto l’obbligo, con conseguente danno anche per le spese di manutenzione e tasse automobilistiche ciò fino al 4 gennaio 20000 quando veniva rilasciata la carta di circolazione dalla motorizzazione. Chiedeva la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento dei danni, con vittoria di spese.

Costituitosi il convenuto affermava che vi erano state delle difficoltà amministrative nella esecuzione delle pratiche, che allo stato tutto era regolare per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Espletata la prova testimoniale, espletato l’interrogatorio formale del convenuto il Tribunale di Salerno con sentenza n. 408 emessa il 27.12.2007 e pubblicala il 2.1.2008 in parziale accoglimento della domanda avanzata, dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita dell’autovettura per inadempimento della Secar S.r.l.. che condannava alla restituzione in favore della società attrice, della somma di Euro 8.203.31. oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rigettava la domanda di risarcimento dei danni, condannando parte convenuta al pagamento delle spese processuali.

Avverso questa sentenza interponeva appello la SECAR S.r.l.. in persona del legale rappresentante p.t. assumendo che nel caso di specie la risoluzione contrattuale non potesse essere pronunciata perchè la SECAR S.r.l. in data 27 luglio 1999 vale a dire nel termine di venti giorni dalla notificazione dell’atto di citazione contenente la intimazione a perfezionare la pratica di trasferimento della proprietà dell’autovettura, aveva adempiuto all’obbligazione assunta; perchè, anche in mancanza di aggiornamento della carta di circolazione, dalla predetta data l’effettivo proprietario dell’automobile era già identificabile dai registri del P.R.A. che ne riportavano l’esatto stato giuridico, come confermato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un procedimento penale promosso in merito alla vicenda dedotta nel presente giudizio; perchè anche in forza della documentazione provvisoria la società acquirente era stata in condizioni di godere e fruire pienamente dell’autovettura; perchè nella contestata inerzia della SECAR S.r.l. la stessa R.C.E. s.r.l. avrebbe potuto diligentemente attivarsi per ottenere la trascrizione del passaggio di proprietà, come peraltro era suo onere ai sensi dell’art. 94 C.d.S.. Su tali basi, la SECAR S.r.l. in riforma impugnata sentenza chiedeva fosse rigettala la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento come proposta dalla R.C.E. s.r.l. in primo grado con vittoria di spese di lite relative al doppio grado di giudizio.

Con comparsa depositata in cancelleria si costituiva nel presente giudizio di impugnazione la società R.C.E. s.r.l.. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t.. la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame e concludeva per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno. con vittoria di spese.

La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 178de1 2015accoglieva l’appello e per l’effetto in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda di risoluzione del contratto di compravendita dell’autovettura Maserati Biturbo per inadempimento della venditrice, condannava la società RCE al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte distrettuale nel caso in esame il contratto di compravendita dell’autovettura oggetto del giudizio si era perfettamente perfezionato e la proprietà dell’autoveicolo era passata in capo all’acquirente, pertanto, nessun inadempimento sarebbe ascrivibile alla società Secar srl da giustificare la risoluzione del contratto. Piuttosto un inadempimento sarebbe potuto configurarsi rispetto ad un’obbligazione ulteriore ed accessoria alla vendita, relativa alla trascrizione dell’atto di compravendita nel PRA ed essendo questa accessoria giammai avrebbe potuto comportare la risoluzione del contratto. Per altro è emerso dalle prove acquisite al giudizio che la società RCE acquirente abbia avuto sin dalla consegna un documento provvisorio di circolazione rinnovato sistematicamente fino alla scadenza che consentiva la regolare circolazione dell’autovettura in attesa che venisse esaurita la pratica di trasferimento della proprietà.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società RCE con ricorso affidato a tre motivi. La società Secar ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso la società RCE srl lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente il fatto che la Corte disttettuale avrebbe omesso di esaminare sarebbe rappresentato dalla circostanza che la società RCE srl nel giudizio di primo grado avrebbe eccepito lamentato oltre al mancato adempimento a parte della Secar srl al suo obbligo di curare la pratica per il trasferimento della proprietà dell’autoveicolo oggetto del giudizio anche il fatto che non le fu consegnato da parte della Secar insieme con il veicolo la dichiarazione di vendita ed il foglio complementare o certificato di proprietà.

1.1. = Il motivo è inammissibile per più motivi: per novità dell’eccezione e perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

A bene vedere, l’eccezione relativa alla mancata consegna della dichiarazione di vendita e del figlio complementare o certificato di proprietà, così come formulata in questa sede integra gli estremi di un’eccezione nuova e dunque inammissibile, in sede di legittimità. Emerge con chiarezza dagli atti di causa che in entrambi i gradi del giudizio non sembra che la RCE avesse eccepito che la Secar non le avesse consegnato insieme all’auto il certificato di proprietà avendo da sempre e ripetutamente addebitato alla Secar srl il mancato assolvimento dell’obbligo di curare il cd. Passaggio di proprietà e per tale causa aveva da sempre chiesto la risoluzione del contratto di compravendita.

1.2.= Tuttavia, e/o comunque, la censura non ha ragion d’essere proprio perchè dalla sentenza impugnata risulta che la società Secar srl al momento della consegna dell’autoveicolo ha consegnato quanto poteva e doveva consegnare e, cioè, il documento di circolazione provvisorio necessario per la regolare circolazione, in attesa che venisse esaurita la pratica di trasferimento di proprietà.

Come afferma la sentenza impugnata “(…) Il testimone P.A., già capufficio fino al marzo 2001 dell’ufficio Assistenza ACI di Salerno, escusso dinanzi al Tribunale di Salerno, ha spiegalo che “esiste il foglio provvisorio di circolazione che si rilascia quando si trattiene la documentazione in originale al fine di completamento della pratica di trasferimento della proprietà; baie foglio provvisorio reca un numero progressivo e viene emesso in duplice copia di cui una trattenuta dall’ACI in archivio per 5 anni e l’altra consegnata all’interessato per il periodo di validità di trenta giorni. Da tanto discende che sin dalla consegna dell’autovettura acquista la società R.C.E. s.r.l. sia stata munita di un documento provvisorio di circolazione, rinnovato sistematicamente alla scadenza, che consuntiva la regolare circolazione della vettura in attesa che venisse esaurita la pratica del trasferimento di proprietà. Del rilascio di siffatti permessi provvisori ha dato contezza anche il giudice di prime cure nella sentenza impugnata senza che sullo specifico punto sia stata sollevata dalle parti alcuna obiezione o censura, sicchè l’accertamento al riguardo ha acquistato efficacia di giudicato (…)”.

Appare del tutto evidente, dunque, che la Corte disttettuale ha ampiamente esaminato il fatto di cui la ricorrente denuncia l’omesso esame ed ha accertato che, comunque, la società Secar srl aveva consegnato quanto doveva e che non avrebbe, comunque, potuto consegnare quanto la ricorrente ritiene che gli fosse consegnato al momento della consegna dell’autovettura. E, dunque, sia pure in modo indiretto ma con chiarezza la Corte distrettuale ha chiarito che la Secar srl, in merito alla consegna di cui si dice, non doveva essere ritenuta inadempiente.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, e artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) circa la prova della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto asserisce l’impugnata sentenza non potrebbe dirsi affatto acquisita la circostanza che unitamente alla consegna dell’autovettura siano stati consegnati alla parte acquirente anche i documenti relativi all’autoveicolo nè che la prestazione relativa alla consegna dei documenti dell’autovettura sia stata puntualmente adempiuta dalla Secar srl ed infine che la domanda di scioglimento del vincolo negoziale non potesse essere accolta stante l’inconfigurabilità di un inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto a carico della Secar srl. In particolare la ricorrente sostiene che la Corte disttettuale avrebbe valutato in modo errato la gravità dell’inadempimento stante la mancata consegna da parte della Secar insieme con il veicolo anche del certificato di proprietà – e della dichiarazione di vendita.

2.1.= Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili in cui si articola.

E’ inammissibile nella parte in cui ritiene omesso l’esame della mancata consegna del certificato di proprietà e della dichiarazione di vendita per quelle stesse ragioni di cui si è già detto con l’esame del primo motivo.

2.2. = E’ inammissibile nella parte in cui denuncia l’errata valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento sella Secar srl perchè si traduce nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione deputato a vagliare la legittimità della sentenza in diritto.

Giova a tal proposito richiamare il costante orientamento di questa Corte per il quale la valutazione che il giudice è chiamato a compiere in merito alla gravità dell’inadempimento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, ove abbia effettuato una comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. n. 13840/2010). E, nel caso in esame la Corte distrettuale ha escluso che la società Secar fosse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di compravendita, spiegando per altro che “(…) Piuttosto. un inadempimento sarebbe potuto configurarsi in merito alla pattuizione “speciale”, ulteriore ed accessoria, relativa alla cura della pratica di trasferimento della proprietà dell’autovettura e quindi, di trascrizione dell’atto di compravendita nei P.R.A.. pattuizione contemplato” nel foglio condizione del 19.2.1997 sottoscritta dalle parti contraenti con la quale, facendosi gravare sulla Secar S.r.l. la gestione della pratica di trasferimento della proprietà dell’autovettura, era stata portata consensualmente deroga alla disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 94 (recante il nuovo C.d.S.), a tenore della quale la richiesta al P,R,A. degli adempimenti previsti in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi costituisce un obbligo a carico esclusivo dell’acqulirente la cui inosservanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per cui nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta (Cass. n. 2263 del 2013). Tuttavia, proprio perchèquella in commento si atteggia come pattuizione “speciale” (così espressamente qualificata nel foglio condizione del 19.2.1997) in quanto tale diversa ed autonoma rispetto all’accordo negoziale di compravendila ed accessoria a quest’ultimo giammai il mancalo tempestivo adempimento dell’obbligazione assunta dalla Secar srl di provvedere alla pratica di trasferimento della proprietà avrebbe potuto inficiare il distinto contratto di compravendita ed assurgere a giustificata causa di risoluzione del contratto (….)”.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, e artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) circa la prova della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbe erronea atteso che considera salvo il diritto di disporre della RCE srl sulla base di un presupposto di fatto inesistente vale a dire la consegna da parte della Secar srl della carta di circolazione del foglio complementare e della dichiarazione autenticata di vendita.

3.1.= Il motivo, per quanto non rimanga assorbito dal rigetto dei motivi precedenti, è inammissibile perchè non è ricollegabile all’effettiva ratio decidendi.

Giova qui evidenziare che la Corte distrettuale ha rilevato che il ritardo nell’assolvimento della pratica di trasferimento non avrebbe impedito alla RCE srl di trasferire il veicolo a terzi chiarendo, correttamente “(….) Quanto alla dedotta impossibilità, per la società acquirente, di disporre dell’autovettura mediante una eventuale ulteriore cessione di essa a terzi in ragione del mancano regolare trasferimento della proprietà, giova sottolineare che l’acquirente di un autoveicolo – per il cui acquisto è sufficiente l’incontro anche verbale dei consensi – non ha diritto, per godere o disporre del mezzo trasferendolo a terzi, di pretendere che il venditore regolarizzi il precedente acquisto a suo favore nel PRA1 se questi gli ha consegnalo carta di circolazione, foglio complementare e dichiarazione autentica della vendita, perchè tali documenti sono sufficienti ai predetti fini (Cass. 15 marzo 2000 n. 2989). Ciò in quanto la trascrizione nel P.R.A. in favore dell’alienante non è requisito di validità della vendita e sono sufficienti i documenti già citati perchè il compratore possa provvedere al formale trasferimento del mezzo e poi disporne (….)”.

3.2.= Ove, invece, la ricorrente ritenga che la Corte disttettuale abbia considerato come consegnati documenti che non sarebbero stati consegnati dalla Secar alla RCE il motivo sarebbe inammissibile perchè l’errore integrerebbe gli estremi di un vizio revocatorio non denunciabile nel giudizio di cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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