Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26870 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’

ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 04/05/2010 r.g.n. 667/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palmi con sentenza del 14.5.2003 rigettava per sopravvenuta carenza di interesse la domanda proposta da M. M.I., lavoratrice agricola, contro l’Inps, diretta alla condanna del medesimo al pagamento di un conguaglio dell’indennità di disoccupazione – che non era stata rivalutata in base alla svalutazione della moneta – e degli accessori per il ritardato pagamento della stessa prestazione.

A seguito di appello della lavoratrice, la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 13.4.2010 confermava la sentenza impugnata.

La Corte ricordava quanto rilevato a fondamento della sua decisione dal giudice di primo grado, e cioè che l’Inps aveva tempestivamente eccepito il pagamento e la M., pur espressamente interpellata, non lo aveva specificamente contestato e, anzichè comparire a rendere l’interrogatorio libero, aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui affermava di avere ricevuto negli ultimi anni dall’Inps le erogazioni relative all’indennità di disoccupazione agricola nonchè altre prestazioni previdenziali cui aveva diritto, specificando “di non essere in condizione di affermare con certezza se nel contesto di tali pagamenti l’Inps abbia inserito o meno le somme relative all’adeguamento dell’indennità di disoccupazione per cui è causa” e aggiungendo di non avere ricevuto alcuna liquidazione che citasse quale causale l’invocata rivalutazione.

Il giudice di appello, rispondendo alla doglianza dell’appellante circa la mancanza di una prova positiva dell’asserita carenza di interesse, in conseguenza della mancanza di un’effettiva prova del pagamento allegato, osservava che, in effetti, l’appellante ammetteva di avere ricevuto delle somme da parte dell’istituto, di cui non risultava un’imputazione da parte del debitore. Ne derivava, come è desumibile dall’art. 1195 c.c, il passaggio della facoltà di imputazione al creditore, ma nella specie il creditore non aveva efficacemente esercitato tale facoltà, perchè a tal fine avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di crediti già scaduti diversi da quello azionato in giudizio, ai quali andasse imputato il pagamento, ed invece l’appellante aveva solo affermato la loro esistenza in modo generico e senza specificarne l’ammontare.

La lavoratrice ricorre per cassazione con cinque motivi. L’Inps resiste con controricorso. Memoria della parte ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., difetto di contraddittorio e carenza assoluta di motivazione, lamenta che il giudice di appello abbia motivato sulla base di argomenti del tutto nuovi, non dedotti o eccepiti dalle parti, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum. Lo stesso giudice neanche aveva provocato il contraddittorio sulla c.d. terza via da esso prescelta.

Il motivo non è fondato.

Nel caso di specie e inapplicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 101 c.p.c. risultante dall’introduzione, nello stesso articolo, di un comma 2 (ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, di riforma del processo civile), che così recita: “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questioni”.

Pertanto, bisogna riferirsi allo stato della giurisprudenza formatasi sul tema della c.d. “terza via”.

Secondo questa giurisprudenza (e per le stesse Sezioni unite n. 20935/09 citate dalla odierna ricorrente; cfr., inoltre, Cass. 10062 del 2010, 6638/07, n. 10542 del 2002, n. 8369 del 1999), soltanto la mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione, rilevata d’ufficio per la prima volta in sede di decisione, che comporti nuovi sviluppi della lite, modificando il quadro fattuale, determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, perchè in tal modo private dell’esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà; mentre non integra violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ne comporta violazione del diritto di difesa, la circostanza che il giudice d’appello ricostruisca autonomamente i fatti di causa, ovvero ne dia una qualificazione giuridica diversa da quella operata dalla sentenza impugnata e criticata dalle parti, l’unico limite per lo stesso giudice essendo costituito dal divieto di attribuire un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio e non tenuti in alcun conto dal primo giudice (il che non è nella presente controversia, essendosi la sentenza impugnata limitata a qualificare, nei sensi in questa sede contestati, la dichiarazione sostitutiva di notorietà acquisita nel corso del giudizio di primo grado ed esplicitamente considerata dal Tribunale di Palmi nelle sue complessive valutazioni).

Il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 228 c.c. e difetto assoluto di motivazione, lamenta che sia stato indebitamente attribuito valore di confessione giudiziale alla dichiarazione della ricorrente riguardo alle somme da lei ricevute, sebbene la dichiarazione stessa non fosse stata acquisita in conseguenza del deferimento dell’interrogatorio formale, ma dovesse essere qualificata come dichiarazione resa in sede di interrogatorio non formale, in quanto resa e prodotta in considerazione dell’impossibilità di comparire all’udienza fissata per l’interrogatorio libero.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

In relazione alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’attuale ricorrente e prodotta nel giudizio, l’impugnata pronuncia non ha parlato di confessione giudiziale spontanea o provocata mediante interrogatorio formale ex artt. 228 e 229 c.p.c. Deve quindi semmai ritenersi che abbia attribuito alla dichiarazione in questione natura sostanziale di confessione stragiudiziale, che può aversi anche in sede di dichiarazione sostitutiva di notorietà (cfr. Cass. S.U. n. 8587/1996) e che è liberamente valutabile dal giudice se resa a un terzo (art. 2735 c.c., comma 1), con la conseguenza che anche in questo caso il giudice nella sua discrezionalità può considerarla prova idonea.

In ogni caso (e cioè anche escludendo una qualificazione della dichiarazione nell’ambito dell’istituto della confessione), quando come nella specie si è in presenza di dichiarazioni della parte, dalla medesima prodotte in giudizio ai fini di una loro valutazione da parte del giudice, quest’ultimo, legittimamente ritiene appartenente al quadro probatorio il relativo documento e può basare sulle relative dichiarazioni la ricostruzione del quadro fattuale, tanto più se la parte stessa abbia inteso attribuire loro una particolare solennità formale (quella delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà L. n. 15 del 1968, ex art. 4) e di conseguenza una particolare attendibilità.

Il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2734 c.c. e difetto assoluto di motivazione, deduce che, nell’ipotesi di qualificazione della già richiamata dichiarazione come confessione giudiziale, avrebbe dovuto trovare applicazione la regola, di cui all’art. 2734 c.c., sul valore probatorio delle dichiarazioni aggiunte alla confessione, non contestate, in merito ai fatti estintivi o modificativi degli effetti del fatto confessato.

Nella specie avrebbe dovuto darsi valore anche all’affermazione di non avere mai ricevuto dall’Inps pagamenti aventi come causale l’adeguamento del valore monetario dell’indennità di disoccupazione agricola, nonchè quella di avere ricevuto dall’Inps prestazioni temporanee maturate in suo favore negli ultimi anni. Tali dichiarazioni non erano state contestate dall’Inps che si era limitato a riportarsi genericamente alle sue precedenti difese.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione. Si deduce che la dichiarazione in questione è stata male esaminata ed erroneamente valutata e comunque ha formato oggetto di una inadeguata motivazione.

Essa contiene l’ammissione del pagamento non del credito oggetto di causa ma della indennità di disoccupazione agricola e di altre prestazioni temporanee annuali.

Il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1195 c.c. e difetto di motivazione, contesta sotto vari profili l’erroneità ed illogicità della motivazione: in sostanza si sostiene che, mancando a monte la prova del pagamento eccepito dall’Inps – che non aveva prodotto al riguardo idonea documentazione – non può trovare applicazione l’art. 1195 c.c., che pone a carico del creditore l’onere di imputare i pagamenti “provati” ai diversi crediti vantati, se il debitore non via abbia provveduto. E’ evidente che nella vicenda non si trattava di stabilire a quale credito andasse imputato il pagamento eccepito dall’Inps, ma se il pagamento eccepito fosse stato mai eseguito. Di conseguenza la Corte ha proceduto ad un’illegittima inversione dell’onere della prova.

Questi tre motivi, che sono esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Deve premettersi che il giudice di appello ha ritenuto che dalla dichiarazione della ricorrente si deduceva che la medesima aveva ricevuto dei pagamenti dall’Inps e che, sulla base delle regole sull’imputazione dei pagamenti, gli stessi erano imputabili al credito fatto valere nella presente sede giudiziale, dato che, se era vero che non risultava l’imputazione compiuta dall’Inps, la parte stessa non aveva provato l’esistenza di altri suoi crediti a cui i pagamenti dovessero essere imputati. In sostanza la Corte di merito ha ritenuto applicabile l’art. 1193 c.c., comma 2, che, in presenza di più debiti, detta i criteri dell’imputazione in mancanza di dichiarazione di imputazione del pagamento da parte del debitore. Al riguardo ha rilevato che, mancando la prova da parte dell’attuale ricorrente circa gli altri crediti da lei enunciati in maniera solo generica, il credito oggetto del giudizio doveva ritenersi soddisfatto dai pagamenti pacificamente eseguiti.

Con il ricorso non viene puntualmente e in maniera pertinente censurata la violazione di principi di diritto in materia di imputazione dei pagamenti.

I rilievi al riguardo contenuti nel quinto motivo non prendono in considerazione l’effettiva impostazione logico-giuridica della decisione. Con un non pertinente riferimento all’art. 1195 c.c., che riguarda i limiti delle contestazioni che può sollevare il debitore dopo avere accettato una quietanza predisposta dal creditore e contenente una determinata imputazione – e che è stato richiamato nella sentenza solo per rilevare che neanche il creditore aveva efficacemente esercitato la facoltà di imputazione ivi presupposta -, si sostiene che nella specie si doveva preliminarmente verificare se era rimasto provato lo specifico pagamento riguardante il credito oggetto del giudizio. Si tratta di censura inidonea, dato che la sentenza, come si è visto, è basata su un procedimento logico- giuridico che perviene alla prova del pagamento specifico sulla base della imputazione di pagamenti a cui non era applicabile una diversa imputazione.

Quanto agli accertamenti di fatto alla base di tale procedimento di imputazione dei pagamenti, censurati sotto diversi profili con il terzo e il quarto motivo, deve rilevarsi che si è in presenza di valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, in quanto tali incensurabili in questa sede di legittimità. In particolare esse sono puntualmente basate sulla affermazione contenuta nella stessa dichiarazione della parte secondo cui essa non era in condizione di affermare con certezza se nel contesto dei complessivi pagamenti l’Inps avesse o meno inserito le somme relative all’adeguamento dell’indennità di disoccupazione, sul rilievo circa la genericità delle indicazioni di detta dichiarazione sulle causali dei pagamenti ricevuti, e infine sulla mancanza di prova circa l’esistenza e l’entità di crediti ulteriori oltre a quello oggetto del giudizio.

Neanche è configuratale una violazione delle regole sul valore probatorio delle dichiarazioni aggiunte alla confessione, per l’assorbente ragione che esse sono state prese in considerazione e ne è stata valutata la non idonea concludenza, in ragione della loro genericità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis. (ricorso introduttivo del 5 agosto 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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