Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2687 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. II, 30/01/2019, (ud. 14/06/2018, dep. 30/01/2019), n.2687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TGEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2797/2014 R.G. proposto da:

WEFEED S.r.l., rappresentata e difesa, in forza di procura a margine

del ricorso, dall’avv. Mario Contaldi, con domicilio eletto in Roma,

via Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Ennio Lenti, con

domicilio eletto in Roma, via Marcello Prestinari 13, presso lo

studio dell’avv. Paola Ramadori;

V.F., R.M.G., M.M.,

M.W.G., rappresentati e difesi, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Paola Pivano e

dall’avv. Gianfranco Parisi, con domicilio eletto in Roma, via F.

Confalonieri 2, presso lo studio dell’avv. Gianfranco Parisi;

– controricorrenti –

FINECO Leasing S.p.A., ELENA S.a.s., Banca Italease S.p.A.,

G.F., C.R., GI.El., S.A.G.,

CO.Sa., B.A., VI.GO.Te., COMUNE DI

TORINO, Divisione Patrimonio Immobiliare;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1919,

depositata il 3 dicembre 2012;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Troncone Fulvio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avv.ti. Ennio Lenti per il Condominio di (OMISSIS) e l’avv.

Gianfranco Parisi per gli altri controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Risulta dal ricorso che la Wefeed S.r.l in liquidazione è utilizzatrice di locali ad uso negozio ubicati al pian terreno di uno stabile condominiale in (OMISSIS).

I locali sono in proprietà della concedente Finecoleasing S.p.A.

In previsione di lavori straordinari l’utilizzatrice ha sollevato la questione della correttezza delle tabelle millesimali in vigore, che non rispecchiavano il rapporto di valore fra le diverse unità comprese nello stabile a vantaggio degli appartamenti e in danno dei negozi.

La divergenza risultava da una relazione tecnica fatta eseguire dai titolari dei locali pregiudicati dalla ripartizione.

Essendo i lavori divenuti indifferibili, nell’assemblea del 18 luglio 2007 venne assunta la seguente decisione: “approvazione dei lavori straordinari in base ai millesimi attuali e successivo mandato nell’interesse di tutti i condomini ad un professionista diverso da quello incaricato dagli interessati, da nominarsi Presidente del Tribunale di Torino per l’eventuale ricalcolo dei millesimi. Con previsione che, una volta ottenuta la nuova tabella millesimale, che sarebbe stata impegnativa per tutti, si sarebbero effettuati i conguagli del caso, al più tardi al consuntivo lavori”.

Avviata l’esecuzione dei lavori, su istanza del Condominio, fu nominato un tecnico dal Presidente del Tribunale, che predispose le nuove tabelle giungendo a risultati che non differivano da quelli proposti dal tecnico incaricato dai titolari dei negozi.

Tuttavia una nuova deliberazione di assemblea del 19 marzo 2008 confermava l’esclusiva applicabilità delle tabelle originarie.

A tale delibera fece seguito la Delib. 20 maggio 2008, che confermava che le spese per i lavori straordinari deliberati il 18 luglio 2007 dovevano essere ripartite secondo le tabelle originarie.

2. La Wefeed s.r.l. e la concedente Fineco Leasing S.p.A., sostenendo che la ripartizione delle spese dei lavori straordinari dovesse essere fatta sulla base delle tabelle predisposte dal tecnico nominato dal Presidente del Tribunale, chiamavano in giudizio davanti al Tribunale di Torino il Condominio di (OMISSIS) e nel relativo giudizio furono poi chiamati tutti i condomini.

A tale giudizio venivano poi riunite quello intrapreso dalla Elena s.a.s., utilizzatrice in forza di leasing con altra concedente di altri locali compresi nello stabile, per l’impugnazione della Delib. 20 maggio 2008, nonchè i giudizi di opposizione ai decreto ingiuntivi nel frattempo emessi per il pagamento del dovuto contro le società concedenti, proprietarie dei negozi.

Il tribunale, con sentenza non definitiva, negava la legittimazione attiva della Wefeed, non essendo condomina ed essendo priva di interesse, in assenza di prova che le spese straordinarie fossero a sue carico.

Esso aggiungeva che la Delib. 18 luglio 2007 era valida solo per la parte propositiva e non per la parte che approvava le nuove tabelle, che in quel momento non esistevano.

Aggiungeva ancora che le nuove tabelle non erano sono state approvate e la delibera di mancata approvazione non era stata impugnata da alcuno dei condomini, mentre la Delib. 20 maggio 2008 era stata impugnata dalla sola Elena s.a.s., priva di legittimazione.

Il tribunale accoglieva la domanda subordinata per la rideterminazione delle tabelle e rimetteva la causa in istruzione per provvedervi mediante nomina di un consulente.

Contro la sentenza proponeva appello la Wefeed s.r.l., che censurava la sentenza per non avere riconosciuto la immediata vincolatività delle tabelle predisposte dal tecnico nominato dall’autorità giudiziaria a seguito della Delib. 18 luglio 2007.

La corte di merito confermava la sentenza impugnata là dove il tribunale aveva negato la legittimazione dell’utilizzatore in base al contratto di leasing rispetto al complesso della domanda proposte da Wefeed nel giudizio, aggiungendo nel merito che la Delib. 20 maggio 2008 aveva revocato la Delib. 18 luglio 2007, posta a fondamento della tesi della immediata vincolatività delle tabelle predisposte dal tecnico nominato dal Presidente del Tribunale di Torino.

Per la cassazione della sentenza la Wefeed s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Hanno resistito con contro ricorso anche V.F., R.M.G., M.M., M.W.G. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati sono rimasti tali.

I controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In sede di appello fu evidenziato che la iniziale domanda era stata proposta congiuntamente dalla concedente e dalla utilizzatrice e che tale proposizione congiunta rendeva applicabile l’art. 1705 c.c. in materia di mandato.

La corte territoriale non si è avveduta di questa specifica censura e in ogni caso non ne ha tenuto conto ai fini della decisione.

In applicazione di tale norma la corte di merito avrebbe dovuto riconoscere che l’eventuale carenza di legittimazione della utilizzatore rimaneva superata dalla partecipazione al giudizio della concedente proprietaria, che aveva fatto proprie le conclusioni e richieste dell’utilizzatore, a dimostrazione della comunanza dell’interesse.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c. e artt. 1136 e 1137 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che la Delib. 20 maggio 2008 aveva revocato la Delib. 18 luglio 2007.

Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

E’ censurata l’interpretazione della Delib. 20 maggio 2008 fatta propria dalla corte d’appello.

Il primo motivo è infondato.

La corte di merito identifica la ragione di censura che si assume trascurata in termini esattamente corrispondenti a quelli indicati nel motivo (pag. 42, 43), con ciò dimostrando di avere tenuto conto della proposizione congiunta della domanda da parte di utilizzatrice e concedente.

Ma vi è di più: essa ha ritenuto infondato il richiamo all’art. 1705 c.c., assumendo che la norma si riferisce a diritti di obbligazione, evidenziando che, nella specie, si discuteva invece di diritti reali.

Pertanto il “fatto” è stato considerato, per cui, sotto la veste dell’omesso esame, la parte si duole che la corte non abbia tratto da esso le conseguenze che la ricorrente ritiene corrette in punto di diritto.

Ma la sentenza andava allora censurata sotto questo specifico aspetto e la ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni che rendevano contra legem la sentenza impugnata (Cass. n. 1108/2007; n. 16038/2013; n. 25419/2014), per non avere riconosciuto che l’iniziativa congiunta di concedente e utilizzatore superava il difetto di legittimazione dell’utilizzatore.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.

La corte, dopo avere riconosciuto che la Delib. 20 maggio 2008 aveva revocato la Delib. 18 luglio 2007, ha proseguito: “a ciò si deve aggiungere – ma è il primo e fondamentale argomento la carenza di legittimazione del conduttore finanziario all’impugnativa di qualsiasi delibera condominiale, pure se lo concerna”.

Tale statuizione, che si atteggia quale autonoma ratio decidendi sufficiente da sola a reggere la decisione, non è stata impugnata, conseguendone l’inammissibilità del motivo.

“Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 2108/2012; n. 7931/2013).

In conclusione il ricorso è rigettato.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater AL testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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