Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2687 del 06/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2687 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 29230-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’
E RICERCA 80185250588, MINISTERO DELLA SALUTE
80242250589 in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti contro
BRUNO SANTA, LIO SANTO GIOVANNI, STRANGIO
EDOARDO

arrAvio,

NUCERA ANTONINO, CAPARELLO

BASILIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PINCIANA 25,
presso lo studio dell’avvocato CHIOFALO CRISTIANO,

Data pubblicazione: 06/02/2014

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CHIOFALO, giusta
procura ad litem in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 3759/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Ettore Figliolia che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:

1. Con citazione del 18 novembre 2002 Basilio Caparello, Giovanni
Lio Santo, Santa Bruno, Antonino Nucera ed Edoardo Ottavio
Strangio, medici iscritti a vari corsi di specializzazione anteriormente
all’anno accademico 1991/1992, convennero innanzi al Tribunale di
Roma il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il
Ministero della Salute nonché il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, chiedendo la corresponsione della remunerazione prevista
dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Ric. 2011 n. 29230 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

Lej—)

ROMA del 15.6.2011, depositata il 19/09/2011;

Dedussero che le direttive CEE nn. 75/363 e 82/76 avevano
riconosciuto ai medici specializzandi il diritto ad una adeguata
remunerazione durante il periodo di formazione, fissando al 31
dicembre 1982 il termine per il loro recepimento da parte degli Stati
membri; che tuttavia lo Stato Italiano aveva provveduto alla

solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, limitandone l’applicazione, in
violazione degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato istitutivo della
Comunità, ai medici ammessi ai corsi di specializzazione a partire
dall’anno accademico 1991/1992; che pertanto essi avevano diritto ai
predetti compensi o, in subordine, al risarcimento dei danni subiti, ex
art. 2043 cod. civ.
2. Con sentenza del 1° luglio 2005 il giudice adito condannò le
Amministrazioni convenute al pagamento, in favore di ciascuno degli
attori, della somma di curo 44.415,28, oltre accessori.
Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d’appello, in data 19
settembre 2011,10 ha respinto.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono a questa Corte il
Ministero dell’Istruzione, il Ministero della Salute nonché il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, formulando un solo motivo.
Resistono Bruno Capparello e litisconsorti.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,
successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,
inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
rigettato.
Queste le ragioni.

Ric. 2011 n. 29230 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-3-

trasposizione della normativa comunitaria nell’ordinamento interno

4. Con l’unico motivo di ricorso gli impugnanti denunciano violazione
del R.D. n. 1611/1933, delle leggi nn. 260/1958 e 103/1979, degli artt.
1173, 1218, 2043 e segg. cod. civ., 5 legge n. 400/88, del d.lgs.
257/199, delle direttive CEE 75/36, 83/76, 93/16, nonché vizi
motivazionali, ex art. 360, nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ.

cui, stante il carattere unitario della personalità giuridica dello Stato,
l’eventuale carenza di competenza del singolo Ministero evocato in
giudizio non aveva alcun rilievo sul piano processuale.
Sostengono gli esponenti che tra le loro competenze non rientravano
quelle relative al recepimento delle direttive comunitarie, di talché il
solo destinatario delle iniziative giudiziarie ex adverso azionate non
poteva essere che lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Aggiungono che erroneamente la Corte capitolina aveva
disconosciuto che i singoli Ministeri hanno una propria, distinta
soggettività giuridica.
5. Le critiche sono infondate.
Questa Corte ha già avuto modo di statuire che il limite introdotto
dall’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, art. 4 (recante
“Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello
Stato”), alla rilevanza dell’erronea individuazione dell’autorità
amministrativa competente a stare in giudizio — limite in virtù del quale
tale errore va eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza,
con contestuale indicazione della persona alla quale l’atto doveva
essere notificato e conseguente rimessione in termini della parte attrice,
cui va assegnato un termine per la rinnovazione dell’atto introduttivo
— opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea vocatio in ius, in
luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A., di altra
persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con riferimento
Ric. 2011 n. 29230 sez. M3 – ud. 04-12-2013

-4-

Oggetto delle critiche è l’affermazione della Curia territoriale secondo

alla ipotesi di vocatio in ius di un Ministro diverso da quello
effettivamente “competente” in relazione alla materia dedotta in
giudizio (confr. Cass. civ. 17 maggio 2011, n. 10814; Cass. civ. 24
novembre 2011 n. 24816; Cass. civ. 26 giugno 2001, n. 8697; Cass. civ.
5 agosto 2003, n. 11808).

dovuto sollevare l’eccezione nei tempi e nei modi di cui alla norma
menzionata. Ne deriva che, non avendolo fatto, correttamente la
pronuncia è stata emessa nei confronti dei Ministeri ricorrenti, quali
articolazioni del Governo della Repubblica (confr. Cass. civ. n. 10814
del 2011 cit.; v. anche Cass. civ. 29 agosto 2011, n. 17682).
Il ricorso appare pertanto destinato al rigetto”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.
Val la pena evidenziare, a integrazione delle stesse, che questa Corte ha
anche in tempi recentissimi ribadito, in continuità con quanto
affermato da Cass. sez. un. 29 maggio 2012, n. 8516, che l’operatività
dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, è limitata al profilo della
rimessione in termini, con la conseguenza che, quanto meno nel caso
di contumacia in primo grado o in quello in cui l’eccezione di errore
nella identificazione della controparte pubblica manchi anche solo
della contemporanea indicazione della controparte corretta, le esigenze
di tutela del diritto del privato connesse all’impossibilità per lo stesso
di accedere alla rimessione in termini, comportano l’inefficacia
dell’eccezione stessa e la conseguente, definitiva sanatoria del vizio
originario di identificazione del convenuto, di talché gli effetti della
pronuncia si produrranno nei confronti non già del corretto
destinatario, ma piuttosto di quello contro il quale è stata indirizzata la
domanda (confr. Cass. civ. 26 giugno 2013, n. 16104; Cass. Civ. 18
giugno 2013, n. 15197).
Ric. 2011 n. 29230 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-5-

6. Ora, nel caso di specie, l’Avvocatura dello Stato avrebbe potuto e

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese di giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00 (di cui euro

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre
2013.

200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA