Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2687 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28753/2018 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in Roma V. Menghini Mario

21 presso lo studio dell’avvocato Porfilio Pasquale che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costagliola Chiara;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da E.C. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a) e c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il giudicante avrebbe ritenuto il ricorso infondato sull’erroneo assunto che il richiedente avrebbe sollevato esclusivamente questioni personali che non rientravano nel perimetro normativo della protezione internazionale nella forma sussidiaria (rectius la questione riguarda le minacce subite da un gruppo di cultisti), nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, il giudicante avrebbe ritenuto che la situazione socio-politica della Nigeria non rappresenterebbe un pericolo che rende il ricorrente esposto ad un rischio peculiare ed individualizzato; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il mancato riconoscimento dei presupposti di legge della protezione umanitaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis e s.m.i., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, degli artt. 3,4 e 35,10,24 e 113 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, il Tribunale aveva reso un giudizio di “manifesta infondatezza” del ricorso, che aveva determinato la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto, la vicenda sottoposta al vaglio del giudice aveva “attinenza” con i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007.

Il primo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 32064/18, 14006/18; in particolare, secondo Cass. n. 13858/18, il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia; in riferimento alle differenze con gli altri casi di protezione sussidiaria, v. Cass. n. 525/19).

Nel caso di specie, il tribunale, con un giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, sulla base delle fonti informative a disposizione (Amnesty International 2017-2018), ha verificato che il contesto socio-politico della parte della Nigeria di provenienza del richiedente asilo non risulta interessata dai disordini e dalle precarie condizioni di sicurezza della parte nord e non vi è la possibilità di subire un grave danno in capo al ricorrente in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo è inammissibile, in via preliminare, perchè vengono svolte censure di merito, ed inoltre, perchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi sono inammissibili.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3 al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell’ipotesi di cassazione con decisione “sostitutiva” nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione” (Cass. n. 13806/18, 23972/18). Pertanto, questa Corte, non è competente a giudicare sull’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, che è un giudizio di merito.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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