Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2687 del 05/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2018, (ud. 14/12/2017, dep.05/02/2018),  n. 2687

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 719 del 2016 (depositata il 7 luglio 2016), in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da B.A., ha: i) riformato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, resa in materia di separazione personale fra i coniugi; e – per quello che ancora rileva – ii) confermato l’addebito della separazione dal coniuge, signor M.C.G.-; iii) posto a carico di quest’ultimo un assegno mensile di Euro 6.000.00, in favore del coniuge, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado; iv) compensato le spese processuali, nella misura di un terzo, respingendo ogni altra doglianza proposta (con appello incidentale) da costui e dalla B. (con appello principale), ponendole – per il resto – a carico del M..

Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, andavano parzialmente accolte le censure dell’appellante principale in ordine: a) all’addebito della separazione; b) all’assegno di mantenimento del coniuge (fissato in Euro 6.000,00 mensili, ma con decorrenza dalla data della pronuncia della decisione di primo grado) stante la sproporzione tra i redditi dei due coniugi, la macroscopicità di quello dichiarato dal M., il tenore di vita della coppia, alimentato da beni di lusso (una villa costosissima, con due piscine, servitù e giardiniere, parco e campo da tennis), ma quantificato alla luce dei detti redditi ed alla loro crescita e, così fissato, dalla data della pronuncia di prime cure.

Il ricorrente principale ( M.), chiede il riesame delle emergenze processuali, alla luce del fatto che il suo reddito sarebbe il frutto dell’imputazione per trasparenza di quello maturato dalle società da lui partecipate e che il coniuge, pur abilitato alla professione forense, si era cancellata dal relativo albo.

La ricorrente incidentale ( B.), censura la decorrenza del proprio assegno solo dal momento della pronuncia di primo grado, anzichè dalla domanda introduttiva di quel giudizio.

Il Collegio condivide, solo in parte, la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche da parte della ricorrente incidentale.

Il ricorso principale per cassazione è, infatti, inammissibile poichè tende ad una richiesta di riesame delle risultanze ed alla rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

In particolare, esso non tiene conto delle plurime rationes decidendi contenute nella decisione impugnata la cui motivazione ha sottolineato l’esistenza di un particolare tenore di vita e non solo la crescita del reddito, sia pure imputato per trasparenza al M., indipendentemente dal fatto (in questo quadro irrilevante) che il coniuge avesse deciso di smettere di svolgere l’attività forense.

Il ricorso incidentale è, invece, manifestamente fondato, in applicazione del principio di diritto secondo cui “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.” (Sez. 1 -, Sentenza n. 2960 del 2017).

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, e la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – anche decisa nel merito, disponendo che l’assegno, così come rideterminato dalla Corte d’appello di Lecce, decorra dalla data della proposizione della domanda giudiziale dell’odierna ricorrente incidentale.

Alla inammissibilità del ricorso principale e all’accoglimento di quello incidentale, con decisione ex art. 384 cod. proc. civ., conseguono le spese processuali dell’intero giudizio: che si confermano con riferimento alla fase di merito e si liquidano come da dispositivo, per la fase di legittimità, unitamente all’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo la causa nel merito, dispone che l’assegno di mantenimento, così come rideterminato dalla Corte d’appello di Lecce, decorra dalla data della proposizione della domanda giudiziale dell’odierna ricorrente incidentale.

Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali: che conferma nella misura già affermata per i due gradi di merito e liquida, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018

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