Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2687 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 03/07/2020, dep. 04/02/2021), n.2687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21058-2019 proposto da:

U.E., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da U.E. la sentenza n. 438/2019 della Corte di Appello di Ancona con ricorso fondato su quattro motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda non veniva accolta dalla detta Commissione, che decideva di non riconoscere alcuna forma di protezione internazionale.

Impugnata la decisione della medesima Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Ancona in data 25/1-30/1/2018.

Avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente interponeva gravame rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Il motivo non è fondato.

Parte ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata “si fonda sostanzialmente sulla scarsa attendibilità del ricorrente” sulla affermazione dell’assenza di pericolo di grave danno in caso di rientro del richiedente nel paese di origine ((OMISSIS) in (OMISSIS)).

La Corte, tuttavia, ha escluso con propria e consona valutazione la mancanza di prova “certa o, quantomeno, attendibile di un collegamento fra la situazione personale del richiedente protezione e il rischio di essere vittima di violenza in caso di rimpatrio”.

La sentenza impugnata ha, quindi, assolto al proprio onere di valutazione, giungendo finanche ad evidenziare che – da parte dello stesso ricorrente – “non vi è stato alcun riferimento al rischio di rimanere coinvolto” in episodi di violenza generalizzati.

Il motivo tende, quindi, ad una inammissibile rivalutazione nel merito della controversia ed è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso viene censurata l’impugnata sentenza sotto il profilo di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

Con il motivo si lamenta una pretesa inadeguata valutazione del caso concreto da parte della Corte territoriale.

Quanto già innanzi rilevato sub 1) esclude, già di per sè, la fondatezza della censura di cui al motivo qui in esame.

Per di più la sentenza impugnata ha rilevato come il richiedente si sia limitato – senza alcuna altra pur incombente allegazione – a riferire di “mere minacce provenienti da gruppi animisti”.

Il motivo mirando, pertanto, ad una rivalutazione nel merito, va conseguentemente ritenuto inammissibile.

3.- Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

La pretesa inadeguata valutazione lamentata, in sostanza, dal ricorrente col motivo qui in esame resta del tutto esclusa a fronte delle riportate valutazioni e ponderate conclusioni cui è pervenuta la decisione gravata, non colpite dalle argomentazioni di parte richiedente.

Il motivo deve, pertanto, essere ritenuto inammissibile.

4.- Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente si duole, in particolare, della valutazione operata dalla Corte territoriale circa la mancanza di credibilità delle mere affermazioni del ricorrente.

E’ palese l’intento del motivo di giungere inammissibilmente in questa sede di legittimità ad una revisione con riesame del merito della controversia già compiutamente esaminato e valutato in precedenza.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Il ricorso va, perciò e nel suo complesso, dichiarato inammissibile.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione controricorrente del spese del giudizio determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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