Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2687 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10962-2014 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLA

AMADEI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e LIDIA CARCAVALLO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11094/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri, per l’I.N.P.S., che si riporta ai

motivi del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Con sentenza del 10 gennaio 2014 la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame svolto dall’INPS, dichiarava inammissibile la domanda per il riconoscimento del diritto al beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8).

3. Per la Corte territoriale il ricorso giudiziario era stato depositato oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992 (tre anni e trecento giorni).

4. In particolare, per quanto in questa sede rileva, la Corte romana riteneva provato, dall’INPS, la presentazione di una prima domanda amministrativa, in data 23 dicembre 2002, prodotta in giudizio successivamente alla costituzione in giudizio ma nel rispetto del termine di cui all’art. 416 c.p.c., comma 1, circostanza solo genericamente contestata dal procuratore della ricorrente, senza deduzione alcuna neanche quanto alla sottoscrizione e alla conformità all’originale.

5. Per la cassazione di tale decisione il ricorrente propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo.

6. L’INPS ha resistito con controricorso.

7. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge in quanto la Corte di Appello avrebbe risolto la questione della decadenza dall’azione giudiziaria, D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 prendendo in considerazione, nella delibazione dell’eccezione, anzichè la domanda amministrativa del 25 ottobre 2007, altra domanda amministrativa presentata all’INPS ma non pertinente al giudizio (per essere stata presentata in qualità di erede superstite del coniuge, per il medesimo beneficio spettante al coniuge).

8. Il ricorso è qualificabile come inammissibile per essere improponibili, nel giudizio di cassazione, questioni implicanti una modificazione dei termini in fatto della controversia, non dibattute nelle precedenti fasi (ex multis, Cass. 9812/2002 e numerose successive conformi).

9. La Corte territoriale ha affermato che: l’INPS, successivamente alla costituzione nel giudizio di primo grado, ma nel termine di cui all’art. 416 c.p.c., comma 1 ha depositato relazione attestante la ricezione della domanda amministrativa del 23 dicembre 2002, nonchè copia della domanda suddetta; all’udienza di discussione, il procuratore della ricorrente si limitava ad una generica contestazione delle eccezioni avversarie, senza dedurre alcunchè in merito all’eccepita presentazione di una prima domanda amministrativa e senza contestazione della sottoscrizione dell’atto o della conformità all’originale; anche nelle note di discussione il difensore si limitava ad affermare che l’eccezione di controparte appariva del tutto incomprensibile giacchè i termini di decadenza non potevano che decorrere dalla domanda amministrativa del 25 ottobre 2007, senza null’altro aggiungere sul contenuto della documentazione prodotta dall’Istituto e allegata nuovamente, in copia, nelle note di discussione.

10. Ebbene, la questione della riferibilità o meno della domanda al presente giudizio avrebbe dovuto formare oggetto del giudizio di merito ed essere tempestivamente eccepita in quella fase (il che non è accaduto), sicchè la stessa deve considerarsi sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte e come tale va ritenuta inammissibile.

11. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

13. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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