Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26869 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26869 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

IASEVOLI Felicia (SVL FLC 64L56 G812S), rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Mariano Ferrante, domiciliata in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di
cassazione;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

1_2C1,(5

Data pubblicazione: 29/11/2013

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato
in data 4 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Salvato, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 18 maggio
2009 presso la Corte d’appello di Roma, Iasevoli Felicia
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al
Pretore del lavoro di Nola nel 1995 e definito con sentenza
depositata il 15 febbraio 2008;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il processo
presupposto non avesse avuto una durata irragionevole
addebitabile allo Stato, essendo piuttosto la protrazione
del giudizio stata determinata dal comportamento delle
parti; rigettava quindi la domanda e condannava la
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
che per la cassazione di questo decreto iasevoli
Felicia ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.

che

l’intimato

Ministero

ha

resistito

con

controricorso.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente si
duole della disposta condanna alle spese, a suo dire
pronunciata in violazione degli artt. 92 e 96 cod. proc.
civ., atteso che nei giudizi di equa riparazione in caso di
rigetto della domanda le spese devono essere compensate;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio
di motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria o
incongrua in relazione alla condanna alle spese;
che con il terzo motivo la ricorrente denuncia
ulteriore vizio di motivazione, svolgendo deduzioni
concernenti il quantum della liquidazione dell’indennizzo;
che il primo e il secondo motivo del ricorso, all’esame
dei quali può procedersi congiuntamente, sono infondati;
che trova infatti applicazione il principio per cui «i
giudizi di equa riparazione per violazione della durata
ragionevole del processo, proposti ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione
delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli
artt. 91 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di giudizi
destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo

_

3

sentenza;

le disposizioni processuali dettate dal codice di rito»
(Cass. n. 1101 del 2010);
che il terzo motivo è inammissibile, atteso che lo
stesso si riferisce a statuizioni non contenute nel

ovviamente non contiene alcuna affermazione in ordine al
quantum dell’indennizzo;

che in conclusione il ricorso va rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 292,50 per compensi, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione,
il 5 novembre 2013.

provvedimento impugnato, che avendo rigettato la domanda,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA