Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26869 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. II, 25/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 25/11/2020), n.26869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22827/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIMO CIAFARDINI,

presso il cui studio a Pescara, piazza S. Andrea 13, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 5/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 1542/2019 del TRIBUNALE DI L’AQUILA, depositato

l’11/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di L’Aquila, con il decreto in epigrafe, comunicato in pari data, ha respinto l’impugnazione che S.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

S.A., con ricorso notificato in data 8/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione carente, contraddittoria e/o apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione perchè recante argomentazioni inidonee, contraddittorio ed illogiche per giustificare il rigetto del gravame.

1.2. Il ricorrente, in particolare, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza pronunciarsi sulla domanda di tutela sussidiaria ed umanitaria, cui dedica una motivazione di appena tre righe, ha respinto la domanda di concessione dello status di rifugiato con una motivazione non conforme al dettato normativo e contraddittoria rispetto alle argomentazioni esposte dallo stesso decreto impugnato.

1.3. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, v’è il fondato pericolo che il richiedente possa subire, come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), gravi conseguenze per la propria incolumità in caso di rientro nel proprio Paese d’origine, caratterizzato da una situazione di violenza generalizzata.

1.4. Con il secondo motivo, il ricorrente lamentato la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il tribunale valutato la credibilità del richiedente alla luce del parametro previsti dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 3, comma 5, nè applicato il principio dell’onere della prova attenuato che vige in materia, nonchè il vizio della sentenza per motivazione contraddittoria e/o apparente, non essendo percepibile il fondamento della decisione assunta.

1.5. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, onde verificare se la situazione personale rappresentata dallo stesso poteva essere considerata o meno plausibile e foriera di effettivi pericoli per la sicurezza e la vita dello stesso, non ha adempiuto il proprio dovere di collaborazione istruttoria, con l’acquisizione d’ufficio delle informazioni aggiornate sul Paese d’origine del richiedente, onde verificare se la situazione rappresentata dallo stesso poteva essere considerata plausibile.

2.1. Il motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.2. In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

2.3. La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse credibile in quanto generico e non circostanziato.

Ora, a fronte di tale apprezzamento, del quale il tribunale ha esposto le ragioni in modo nient’affatto apparente o contraddittorio, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, in effetti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

2.4. Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), e senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi (ma tale caso non è stato neppure prospettato) esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

2.5. Il giudizio d’inattendibilità svolto dal tribunale si sottrae, del resto, alle censure svolte dal ricorrente sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri previsti al riguardo dalla legge.

E’, in effetti, senz’altro vero che, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c, del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Cass. n. 26921 del 2017).

Tale principio, tuttavia, non esclude affatto che, con particolare riguardo alla vicenda personale del richiedente, posta a fondamento della domanda di protezione, il giudice debba vagliare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ove non suffragate da prove, anche sul piano della loro tenuta logica.

Ed invero, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al comma 5, stabilisce che “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:… c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;… e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

Alla stregua del chiaro dato normativo, dunque, le dichiarazioni del richiedente ben possono essere suffragate da prove. Se così non è, viceversa, tali dichiarazioni sono sottoposte ad una verifica di credibilità (“… essi sono considerati veritieri…”).

Tale verifica comporta, oltre che un duplice controllo di coerenza (la coerenza intrinseca del racconto e quella estrinseca concernente le informazioni generali e specifiche di cui si dispone), anche un equiordinato controllo di plausibilità, sicchè il racconto deve essere per l’appunto accettabile, sul piano razionale, sia quanto a coerenza, sia quanto a plausibilità, e deve essere cioè attendibile e convincente, come dimostrato dall’uso della congiunzione “e” (“…coerenti e plausibili e non sono in contraddizione…”).

Tale giudizio di plausibilità, direttamente riferito alle dichiarazioni, si risolve, infine, nel complessivo scrutinio di attendibilità del richiedente previsto alla lett. e) della disposizione, da compiersi a mezzo dei “riscontri effettuati”, espressione da intendersi riferita non soltanto ad eventuali riscontri esterni, ove disponibili, ma anche alla verifica di logicità del racconto, per cui i riscontri non attengono soltanto al dato estrinseco delle “informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso”, ma anche all’intrinseca credibilità razionale della narrazione.

Il menzionato controllo di logicità, lungi dal presentarsi quale appesantimento della posizione del richiedente, è viceversa espressione del favore che l’ordinamento riserva alla domanda di protezione internazionale, la quale, come emerge dal principio poc’anzi richiamato, non è rigidamente governata dal principio dell’onere della prova, giacchè non soltanto il giudice, in determinati frangenti, ha il dovere di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio, in particolare quello che concerne la situazione del paese di provenienza (si veda il comma 3 della richiamata disposizione), ma gli è consentito addirittura di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto: e tuttavia, proprio perchè si tratta di ritenere provati fatti che non lo sono, occorre almeno che essi reggano ad un giudizio di controllo di logicità, senza di che non resterebbe al giudice, una volta operata la verifica di coerenza intrinseca ed estrinseca, che prendere supinamente atto della domanda proposta, accogliendola in ogni caso, per quanto strampalata possa apparire, per l’ovvia considerazione che il tribunale, se è in condizione di stabilire quale sia la situazione complessiva in cui versa il Paese di provenienza non ha la benchè minima possibilità di accertare in concreto se la narrazione dei fatti riferita dal richiedente sia vera o inventata di sana pianta.

In definitiva, una volta che il giudice di merito abbia doverosamente effettuato il controllo di logicità del racconto del richiedente, la valutazione compiuta sul punto non è sindacabile in sede di legittimità sul piano della violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trovando applicazione il principio per cui, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche – com’è accaduto nel caso di specie – ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, che è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 21142 del 2019, in motiv.).

Il tribunale, infatti, ha ritenuto che la narrazione dei fatti svolta dal richiedente, in ragione delle incongruenze logiche e fattuali del racconto, non fosse credibile ed ha, quindi, correttamente escluso, in mancanza di tale necessario riscontro, ogni rilievo alla situazione socio-politica del suo Paese di provenienza: la cui mancata valutazione, pertanto, non si configura come omesso esame circa un fatto decisivo.

2.6. Nè, infine, può rilevare il fatto che il tribunale non abbia esplicitamente provveduto, evidentemente in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda di concessione della protezione sussidiaria ai sensi del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), della quale, in effetti, il decreto impugnato non tratta in alcun modo.

In effetti, ove il ricorso per cassazione deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale ed accerta la sussistenza o meno della violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (Cass. n. 18932 del 2016), detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi. Ne consegue che, per poter utilmente dedurre, in sede di legittimità, un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. n. 25299 del 2014). E’, quindi, inammissibile, per violazione del criterio di specificità della censura, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su una domanda se, com’è accaduto nel caso in esame, la stessa non sia stata compiutamente riportata nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049 del 2015).

2.7. D’altra parte, i fatti che il richiedente aveva dedotto a sostegno della domanda di protezione internazionale, così come esposti nel decreto impugnato (a p. 2), non sono affatto riconducibili all’ipotesi prevista dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c). In effetti, ai fini del riconoscimento di tale protezione è necessario che il richiedente alleghi l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, nel senso, più precisamente, che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati abbiano raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019): ciò che, alla luce del decreto e dello stesso ricorso, non risulta che il richiedente abbia mai dedotto per cui, in difetto di allegazione dei corrispondenti fatti costitutivi, non può dirsi sorto il dovere, che si assume violato, di provvedere, a norma dell’art. 112 c.p.c., sulla relativa domanda.

2.8. Tutte le residue censure sono, quindi, assorbite.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e la violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 2, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, con motivazione carente o contraddittoria, non ha riconosciuto la sussistenza dei motivi umanitari per la concessione della relativa protezione.

3.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, pur riconoscendo la veridicità della storia narrata dal richiedente, non ha considerato che lo stesso e la sua famiglia avevano subito gravissimi episodi di prevaricazione e violenza senza ottenere aiuto e giustizia se non affidandosi al potere illegittimo della setta degli (OMISSIS).

3.3. Il richiedente, del resto, “ha esposto alla Commissione le condizioni di grave disagio a seguito dei fatti di sangue cui fu partecipe, il rischio di povertà ed abbandono che caratterizzavano la sua esistenza in Nigeria, evidenziando la mancanza di quei livelli, sia pur minimi, di dignità dell’esistenza, che la Costituzione italiana ed i trattati internazionali, ratificati dal nostro Paese, tutelano”.

3.4. Il tribunale avrebbe, quindi, dovuto valutare la condizione personale del richiedente, che si trova nell’impossibilità di fare ritorno in patria, non solo per le difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, ma anche per la condizione di estrema vulnerabilità conseguente al fatto di aver causato la morte di un bambino.

3.5. Del resto, ha concluso il ricorrente, la situazione del Senegal ed, in particolare, della regione di provenienza del richiedente, può motivare la concessione del permesso umanitario.

4. Il motivo è infondato. Il ricorrente, invero, non si confronta realmente con il decreto impugnato: il quale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul rilievo, rimasto del tutto incensurato sia in fatto che in diritto, che l’intrinseca inattendibilità del racconto svolto dal richiedente costituisce motivo sufficiente anche per negare tale forma di protezione.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Nulla per le spese di lite in difetto di controricorso da parte del ministero.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA