Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26869 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, (ud. 11/01/2018, dep. 23/10/2018), n.26869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6254-2017 R.G. proposto da:

K.D., in proprio e nella qualità di esercente la potestà

(rectius la responsabilità) sul figlio minore K.R.,

K.X., K.A., considerati ex lege domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MASSIMILIANO CORTELLAZZI;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA;

– resistente –

e contro

TRALICE COSTRUZIONI S.r.l., T.B., S. S.R.L.,

S.E., M.V., D.G.M.,

I.P., TO.GI., UNIPOLSAI S.P.A.

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata in data 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA

SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Dott. FRESA Mario, che, visto l’art. 380 ter

c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,

accolga l’istanza di regolamento di competenza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.D., in proprio e nella qualità di esercente la potestà (rectius la responsabilità) sul figlio minore K.R., K.X. e K.A. hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, T.B., Tralice Costruzioni S.r.l., S.E., S. S.r.l., M.V., D.G.M., I.P., To.Gi. per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, previo accertamento della loro responsabilità, pure in solido, nella causazione della morte sul lavoro, in data 30 giugno 2008, di K.B., rispettivamente marito e padre degli attori.

Autorizzata la chiamata in causa della Unipolsai S.p.a. da parte di Tralice Costruzioni S.r.l., alla prima udienza è intervenuto l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

I convenuti S. S.r.l., S.E., M.V., I.P., To.Gi. hanno chiesto disporsi la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ai sensi degli artt. 295 e 75 c.p.c., stante la pendenza del giudizio penale di appello avverso la sentenza n. 11402/2013, depositata il 15 gennaio 2014, del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Distaccata di Afragola, nei confronti degli imputati T.B., S.E., M.V., D.G.M., I.P., To.Gi.; inoltre la terza chiamata Unipolsai S.p.a. e I.P., To.Gi., S. S.r.l.ed S.E. hanno eccepito l’incompetenza del giudice adito, per essere competente, a loro avviso il Giudice del Lavoro.

Con ordinanza del 30 gennaio 2017, il Tribunale di Napoli Nord, “rilevato che alla luce della oramai ridotta influenza del giudicato penale nel giudizio civile, le situazioni di pregiudizialità si profilano limitatamente alle ipotesi espresse nell’art. 75 c.p.p., commi 1 e 3 e che, dunque la sospensione necessaria deve essere disposta quando sia già avvenuta la costituzione di parte civile nel processo penale, ovvero se la parte danneggiata attende di promuovere l’azione in sede civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado non passata in giudicato”, “atteso che gli… attori hanno instaurato il presente giudizio risarcitorio dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado del giudice penale, impugnata dinanzi alla Corte di appello di Napoli (giudizio allo stato pendente)”e “rilevata l’opportunità di pronunciarsi sull’eventuale competenza “funzionale” del giudice del lavoro solo a seguito di ipotetica riassunzione”, ha disposto la sospensione del processo.

Avverso tale ordinanza gli attori hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su due motivi.

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha depositato memoria difensiva.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.M. ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 295 c.p.c., art. 75 c.p.c., comma 3, art. 651 c.p.c. e ss., – Assenza dei requisiti di legge per disporre la sospensione necessaria del processo”, i ricorrenti deducono l’insussistenza, nella specie, delle condizioni che consentirebbero la sospensione del processo civile di danno ai sensi dell’art. 652 c.p.p., evidenziando che nessuno degli attori si è costituito parte civile nel processo penale cui si fa riferimento nell’ordinanza impugnata, che la norma di cui all’art. 75 c.p.p., comma 3 costituendo un’eccezione al principio della completa autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, deve essere interpretata in senso restrittivo, sicchè, ove il danneggiato inizi, dopo la sentenza penale di primo grado, un’azione di risarcimento contro altro danneggiante rimasto estraneo al giudizio penale, non sarebbe consentita la sospensione del processo civile ai sensi della richiamata norma, non essendo in essa prevista tale ipotesi e ponendo in rilievo che, nella specie, T.B. S.r.l. e S. S.r.l. non risultano citate nel processo penale nè sono in esso intervenute quali responsabili civili; pertanto, essendo state le domande risarcitorie proposte anche nei confronti di soggetti che non hanno assunto la qualità di parte nel processo penale, nel caso all’esame dovrebbe escludersi l’operatività del citato art. 75 c.p.c., comma 3.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Pronuncia errata e resa in violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost.. Violazione del principio di autonomia dei giudizi, esclusione di un potere discrezionale del giudice di sospendere il processo in assenza dei requisiti fissati dalla legge”, i ricorrenti sostengono che, non sussistendo un potere discrezionale del giudice di disporre la sospensione del processo, nel caso all’esame, i Tribunale avrebbe violato le norme della Costituzione richiamate nella rubrica del motivo, in quanto disponendo la sospensione necessaria del processo in assenza dei requisiti fisati dalla legge, avrebbe emesso un provvedimento “che si concretizza in una sperequazione tra il diritto degli attori ad ottenere il chiesto risarcimento e quello dei convenuti ad ottenere un processo imparziale”. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, “ove sussistesse un potere del discrezionale del giudice di sospendere il processo in assenza dei requisiti fissati dalla legge, (tale potere) si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.”.

4. Come pure posto in evidenza dal P.M., risulta pacifico in causa che il giudizio risarcitorio è stato instaurato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado del giudice penale, impugnata dinanzi alla Corte di appello, che i ricorrenti non si sono costituiti parti civili in quel processo e che non tutte le parti convenute nel giudizio civile sono parti del processo penale, nè come imputati, nè come responsabili civili.

Secondo il costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o dopo la sentenza penale di primo grado, atteso che esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile, non potendosi pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto e prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass., ord., 12/06/2006, n. 13544; Cass., ord., 22/12/2016 n. 26863, v. anche Cass. 22/06/2017 n. 15470; Cass., ord. 17/11/2015, n. 23516; Cass. 17/02/2010, n. 3820) Inoltre, l’art. 75 c.p.p., comma 3, deve essere interpretato nel senso che la sospensione necessaria del processo civile, disposta per il caso in cui il danneggiato abbia prima esercitato l’azione civile in sede penale con la costituzione di parte civile e, quindi, abbia esercitato l’azione civile in sede civile, non trova applicazione se il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l’imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento (Cass., ord., 18/07/2013, n. 17608; Cass. 13/03/2009, n. 6185).

5. Risultano pertanto sostanzialmente fondate le doglianze proposte.

6. L’esame di ogni altra questione pure sollevata dai ricorrenti resta assorbito.

7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il proposto ricorso per regolamento di competenza va accolto e va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.

8. Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito.

9. Stante il sostanziale accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord; spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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