Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26869 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 12119-2015 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato CARMINE VERTICCHIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ISIDORO CHERUBINI

giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6842/10/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, del 6/10/2014 depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.E. impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate rettificava il valore del terreno acquistato dal contribuente da Euro 22.000 a Euro 150.000, determinando una nuova base imponibile su cui applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale ed irrogando le sanzioni tributarie. La CTP rigettava il ricorso e la CTR, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, riduceva la valutazione finale ad Euro 75.000.

Il contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio, costituitosi, non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, per motivazione mancante e del tutto apparente, e l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Con il secondo motivo, il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e art. 52 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 35.

Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile, per come di seguito chiarito.

Ed invero, secondo l’ormai unanime giurisprudenza di questa Corte, affinchè sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum” (Cass., n. 20112/2009; n. 12864/2015).

Nella specie, la sentenza impugnata non è, ad avviso del Collegio, affetta dal vizio di nullità. Invero, i giudici di seconde cure hanno dimostrato di aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti e di aver da questa dedotto che, considerata la superficie potenzialmente edificabile del terreno compravenduto nonchè i valori OMI ex UE eccessivi rispetto a detta superficie, il valore andava ridotto di 75.000 Euro.

Relativamente al prospettato vizio di omesso esame di un fatto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità intorno ai “fatti”, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio (vedi, Cass., n. 5133/2014). Più specificamente, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di alcun valore probatorio, onde il giudice del merito, così come non è tenuto a contrastare tutte le argomentazioni difensive degli avvocati, allo stesso modo non è obbligato a rispondere a tutti gli argomenti che siano esposti in una consulenza tecnica di parte. Nè, ove vada di contrario avviso, gli è imposto di analizzarne e di confutarne il contenuto, e ciò pur quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e non conformi al parere del consulente (Cass., n. 2063/2010 e, più recentemente, Cass. n. 10937/2016).

Orbene, nel caso di specie, non potendosi configurare nè il rogito notarile nè la perizia giurata del geometra di parte come “fatti”, ossia come accadimenti in senso storico-naturalistico che, soli, legittimano il ricorso per Cassazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 la censura del contribuente è inammissibile.

Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, di cui implica perciò un problema interpretativo (Cass., n. 3455/2012).

Nella specie, la CTR non è incorsa in detta violazione, avendo dimostrato in motivazione di aver esaminato “la documentazione prodotta dalle parti”, comprensiva, dunque, della perizia giurata di cui il contribuente lamenta il mancato esame, in violazione del D.P.R. n. 131 del 1986.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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