Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26868 del 22/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19038-2015 proposto da:

PODESTA’ GIAN PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 750/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 28/03/2014, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato D’ACUNTI STEFANO, difensore del ricorrente, che si

riporta al ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Podestà Gian Pietro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte indicata in epigrafe che ha respinto l’appello del contribuente confermando la decisione di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso avverso la cartella notificatagli per mancato versamento di somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto delle censure esposte dalla parte ricorrente.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della disciplina in tema di comunicazione preventiva per le cartelle emesse ai sensi DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riscossione delle imposte, la L. n. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi de3l D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”. – cfr. Cass. n.7536/11; Cass. n. 12023/15 -. Si è altresì chiarito che in tema di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio. nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento.

Orbene, tali principi non risultano violati nel caso di specie, concernente l’emissione di una cartella relativa all’omesso versamento di somme dovute dal sostituto di imposta per le quali non risultava alcuna incertezza.

Il secondo motivo, con il quale si censura la violazione della disciplina legale che impone la firma del ruolo da parte di soggetto dotato di qualifica dirigenziale, è manifestamente infondato, alla stregua dei principi espressi di recente da questa Corte ai quali è sufficiente rinviare per relationem – cfr. Cass. n. 22810/2015 -.

Il terzo motivo, con il quale si prospetta la violazione della disciplina in tema di cumulo giuridico e materiale, è inammissibile.

Invero, la parte ricorrente non specifica nè la tipologia dì sanzione applicata nè la contestazione posta a base dell’ufficio. Ciò impedisce di cogliere la prospettata violazione nella quale sarebbe incorso il giudice di appello, poichè parte ricorrente per l’un verso prospetta l’esistenza di un cumulo giuridico nascente dall’applicazione di più sanzioni in relazione alla diversità del tributo preteso e, per altro verso, fa riferimento ad un cumulo giuridico nascente dalla commissione in tempi diversi della medesima violazione. Risulta pertanto evidente che la censura sia sfornita di un apparato fattuale che consenta di comprendere in cosa si sia manifestato l’errore del giudice di appello rispetto alla contestazione mossa dall’Ufficio. Ciò che rende inammissibile il motivo.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquidai in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA