Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26868 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato UBERTI ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174 9/2 006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2006, r.g.n. 309/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega UBERTI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 7 dicembre 2006, che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Asti aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con B.G. il 15 ottobre 1997, con scadenza il 31 gennaio 1998 per esigenze eccezionali, con i provvedimenti consequenziali.

Poste italiane propone un unico motivo di ricorso concernente la legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Non vengono formulate censure in ordine alla materia del risarcimento del danno, se non in sede di memoria.

La lavoratrice non ha svolto attività difensiva. Poste italiane spa ha depositato una memoria.

Deve rilevarsi che tra le parti sono stati stipulati molteplici contratti di lavoro a termine. Il primo, quello il cui termine è stato dichiarato nullo dai giudici piemontesi, venne stipulato per esigenze eccezionali il 15 ottobre 1997, gli altri, in seguito, dal luglio 1998 in poi.

La giurisprudenza di questa Corte ha individuato un preciso discrimine temporale nell’applicazione della normativa dettata dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla contrattazione collettiva aziendale di Poste italiana spa, quando la causale della assunzione al termine sia quella delle c.d. esigenze eccezionali.

Lo spartiacque è costituito dal fatto che il contratto a termine sia stato stipulato prima o dopo il 30 aprile 1998 (cfr. Cass. n. 18272 del 2006; Cass. n. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni conformi).

In questo caso, il primo contratto stipulato tra le parti è antecedente a tale data ed è quindi legittimo alla stregua della giurisprudenza su richiamata.

Il ricorso di Poste italiane deve essere pertanto accolto.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale dovrà decidere nel merito la controversia valutando anche la legittimità degli altri contratti a termine stipulati tra le medesime parti.

Sentenza a motivazione semplificata, secondo quanto deliberato dal collegio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Genova anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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