Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26867 del 23/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 23/10/2018), n.26867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16967/2017 R.G. proposto da:

R.F., in difetto di elezione di domicilio in Roma per legge

domiciliato ivi, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23631/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 19/12/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

R.F. ricorre, affidandosi a quattro motivi con atto notificato a mezzo p.e.c. il 19/06/2017, per la cassazione della sentenza n. 23631 del 19/12/2016 del Tribunale di Roma, di accoglimento dell’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la condanna resa dal Giudice di pace di Civita Castellana al risarcimento dei danni da inadempimento alla direttiva comunitaria in materia di limiti massimi di arsenico nell’acqua potabile, quantificati in Euro 500,00, oltre interessi, all’esito della valutazione equitativa del consumo di acqua minerale nel periodo cui aveva riferito l’inadempimento;

resiste con controricorso l’intimata;

è formulata proposta di definizione – per improcedibilità, ovvero, in alternativa o in subordine, per inammissibilità – in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il R. deduce: col primo motivo,”violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 339 e 113 c.p.c.: Direttiva Consiglio Unione Europea 98/83/CE”; col secondo,”violazione e/o falsa applicazione di legge: Direttiva Consiglio Unione Europea 98/83/CE: Decisione Commissione Europea del 28/10/2000: D.Lgs. n. 31 del 2001, artt. 13, 15 e 16: Allegato 1 al D.Lgs. n. 31 del 2001″; col terzo, “violazione e/o falsa applicazione di legge – artt. 339 e 113 c.p.c.: artt. 1226,2043,2697 c.c.: artt. 115 e 116 c.p.c.: Direttiva Consiglio Unione Europea 98/83/CE”; col quarto,”richiesta, in via subordinata, di formulazione di quesito interpretativo alla Corte di Giustizia CE, ex art. 267 TFUE, già art. 234 TCE”; può soprassedersi alla verifica delle condizioni di procedibilità del ricorso (risultando del resto, dall’intero incartamento processuale prima non isponibile dal relatore, i documenti necessari a garantirla), altro che esso è comunque manifestamente infondato e può pertanto comunque essere definito in questa sede;

infatti, può qui farsi riferimento alle ordinanze già rese su analoghe questioni da questa Corte, n. 17058 del 28/06/2018 e n. 17331 del 03/07/2018, alle cui ampie ed esaustive motivazioni relative a motivi di doglianza sostanzialmente coincidenti con quelli sopra descritti – può qui farsi integrale rinvio;

in estrema sintesi, infatti, possono congiuntamente esaminarsi i primi tre motivi;

la domanda involge la questione dell’adeguamento della Repubblica italiana alla Direttiva Europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sotto il profilo dell’esclusione di un danno risarcibile per i tempi ed i modi in cui si è avuto l’adeguamento dell’ordinamento nazionale quanto all’eccessiva concentrazione di contenuto di arsenico: infatti, il Governo italiano aveva fruito, in base all’art. 9 della Direttiva, due periodi consecutivi di proroga, fino al 2009; e, persistendo la situazione di superamento del tasso soglia di contenuto dell’arsenico nell’acqua destinata al consumo umano, fissato in 10 microgrammi per litro, aveva quindi chiesto alla Commissione un terzo periodo di proroga, invocando il ben maggiore tasso soglia di 50 microgrammi per litro; e la decisione della Commissione era intervenuta il 28/10/2010, assentendo non già il valore richiesto dalla Repubblica italiana, ma il minore ed intermedio valore di 20 microgrammi per litro;

dedotta la violazione consistente quanto meno nel superamento di questa soglia a partire dalla fine del 2009, l’attore ha allegato di essere titolare di un’utenza di acqua potabile e che, nel territorio del Comune di reltdenza, erano stati riscontrati livelli di arsenico nell’acqua potabile superiori alla soglia di 10 microgrammi per litro fissata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio dell’Unione Europea: con la conseguenza che, per ovviare alla pericolosità dell’acqua, per un anno aveva dovuto consumare acqua minerale ed adottare altri accorgimenti casalinghi per la sua depurazione, equitativamente indicando i relativi costi in Euro 900;

è da ritenersi pienamente legittima la proposizione dell’appello a motivi limitati avverso la sentenza del Giudice di pace, qualificata come resa ad equità necessaria in ragione dell’entità del petitum e della non configurabilità di un contratto di massa: e tanto sia perchè la prospettata violazione delle direttive integra di per sè una violazione del sistema normativo comunitario (ora, Eurounitario) ed in quanto tale è prevista de plano dal capoverso dell’art. 339 c.p.c., sia perchè integra violazione di un principio regolatore della materia la liquidazione del danno senza la prova dell’au debeatur;

del resto, va disattesa pure la tesi dell’odierno ricorrente, imperniata sull’intervallo tra la scadenza delle deroghe previste in via immediata dalla Direttiva e la decisione della Commissione che, da quest’ultima abilitata, aveva pronunciato: sul piano formale, è debitamente rispettata la procedura prevista dall’art. 9 della direttiva comunitaria e dall’art. 13 del decreto legislativo di recepimento (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31); sul piano sostanziale, nessuna violazione del diritto comunitario è stata perpetrata, poichè l’autorizzazione a derogare ai valori soglia, concessa dalla Commissione Europea con l’ultima decisione del 22 marzo 2011 “fino all’anno successivo”, deve necessariamente operare per l’intero triennio 2010-2012, non potendo condividersi la tesi del giudice di primo grado, per il quale la deroga non avrebbe potuto avere effetto retroattivo e avrebbe comportato quindi una invece non ammissibile soluzione di continuità;

esclusa quindi l’illegittimità della condotta dello Stato (sub specie di violazione dei limiti massimi consentiti via via dalle norme determinate prima dalla Direttiva e poi dalla Commissione), va infine disattesa, per difetto di rilevanza, la subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (articolata quale quarto motivo di doglianza), a sensi dell’art. 267 TFUE: da un lato, è infatti evidente che l’eventuale risposta ai quesiti non avrebbe effetti decisivi nella soluzione della controversia; dall’altro lato, la corretta applicazione del diritto comunitario è così evidente da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata (acte claire: Cass. ord. 29/04/2016, n. 8472, p. 7.1, ove riferimenti ai molti precedenti; Cass. Sez. U. ord. 26/04/2017, n. 10233, che lo identifica nei casi di evidenza dell’interpretazione; Cass. Sez. U. ord. 03/11/2017, n. 26145);

il ricorso va così rigettato ed il ricorrente condannato alle spese;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 400,00, oltre spese prenotate a debito ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018

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