Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26867 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13387-2015 proposto da:

COLANGELO COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. BADOERO 67,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA PASCALE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCISCO ZAINO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6021/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/09/2014, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Colangelo Costruzioni srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dalla società contro l’avviso di accertamento alla stesa notificato per l’anno 2006.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione DEL D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 60, nonchè DEL D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e art. 145 c.p.c., è manifestamente infondato.

La parte ricorrente incentra la censura sulla mancata considerazione, dell’invalidità – inesistenza della notifica effettuata con plico indirizzato a C.L. senza ulteriori indicazioni del 23.12.2011 e si duole del fatto che ai fini della verifica in ordine alla tempestività del ricorso proposto dalla società contro l’atto di accertamento la stessa non avrebbe dovuto essere considerata, rilevando la successiva notifica ritualmente eseguita alla società il giorno 20.11.2011.

Sfuggono, tuttavia, alla parte ricorrente due circostanze entrambe decisive. Per l’un verso, questa Corte ha riconosciuto la validità della notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, nè alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa – Cass.n. 26522/2014 -. Tale principio renderebbe, pertanto, già pienamente rilevante, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la notifica alla quale si riferisce la parte ricorrente in ricorso, ricevuta presso la sede delle società da persone che deve presumersi addetta alla ricezione degli atti del sodalizio – Cass. n. 3516/2012 -.

Sfugge, in ogni caso, al ricorrente la circostanza, puntualmente evidenziata dall’Agenzia controricorrente e risultante dagli atti, che alla società ricorrente fu altresì notificato alla società Colangelo costruzioni srl nel suo domicilio altro atto di accertamento, ricevuto da persona che doveva presumersi essere incaricata della ricezioni atti. Notifica, quest’ultima, sicuramente idonea a fare decorrere il termine di impugnazione di 60 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Sulla base di tali considerazioni, la censura proposta è infondata.

Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile, il 10 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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